Art. 34. 
 
  1. Per i periodi di imposta relativamente  ai  quali  anteriormente
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  quanto
previsto al comma 4, e' stato notificato accertamento in rettifica  o
d'ufficio diverso  dall'accertamento  parziale  di  cui  all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la
dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma  del
60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio  o  enunciato  in
decreto  di  citazione  a  giudizio  penale  e  del  15   per   cento
dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate  le  rela-
tive imposte. Se nella dichiarazione  originaria,  ancorche'  tardiva
oltre  il  mese,  non  sono   stati   indicati   redditi   imponibili
relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva,
la controversia si estingue  se  la  dichiarazione  integrativa  reca
imponibili  non  inferiori  al  65  per  cento  di  quello  accertato
dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e  sono  eseguiti  i
relativi versamenti.  Se  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i
soggetti, nei cui  confronti  rilevano  le  perdite  ai  sensi  degli
articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,  e  successive
modificazioni, 8 e 102 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  nella   dichiarazione
originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue  se
nella dichiarazione integrativa  e'  indicata  una  variazione  della
perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare
complessivo della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale
imponibile accertato. Se alcuni  elementi  dell'imponibile  accertato
non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le  rela-
tive imposte restano  dovute  per  l'intero  ammontare  dei  suddetti
elementi e degli stessi non si  tiene  conto  ai  fini  del  presente
articolo. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non consentono  in  nessun  caso  di
effettuare  un  versamento  di   imposta,   integrativo   di   quello
corrisposto  in  conseguenza  della  dichiarazione   originaria,   di
ammontare inferiore al 20 per cento della  differenza  fra  l'imposta
corrispondente  all'imponibile  accertato  e  quella   corrispondente
all'imponibile dichiarato.  Nei  casi  di  omessa  dichiarazione,  la
controversia si estingue se l'imposta risultante dalla  dichiarazione
integrativa  e'  versata  non  e'  inferiore  a  quella   determinata
riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo  pari  al
30 per cento. 
  3. Le rettifiche al reddito d'impresa,  oggetto  di  contestazione,
idonee ad esplicare effetti sui periodi  di  imposta  successivi,  si
considerano riconosciute ai fini delle imposte  sul  reddito  per  la
quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai
sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente
indicate nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data. 
  4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e  3  si  rende  applicabile
agli accertamenti notificati entro il  30  settembre  1991.  Per  gli
accertamenti  notificati  in   data   successiva,   il   contribuente
interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai  sensi
del presente titolo, puo' presentare la dichiarazione integrativa dei
propri redditi ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 38. Resta in
ogni  caso   esclusa   l'applicazione   del   presente   articolo   e
dell'articolo 37. 
  5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o  di  impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  aprile
1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi si  estinguono  mediante  ordinanza  subordinatamente  alla
esibizione da parte del contribuente  di  copia,  anche  fotostatica,
della dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante  la
consegna  all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
trasmissione  della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a   seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la   mancata
estinzione della controversia; in tali casi e'  revocata  l'ordinanza
di estinzione. 
  6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di  cui  al
comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 
  7. I contribuenti che hanno  presentato  dichiarazioni  integrative
possono ottenere  la  proroga  della  sospensione  della  riscossione
prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla  competente
intendenza di finanza, entro il 15 maggio  1992,  domanda,  in  carta
libera, con allegata copia, anche  fotostatica,  della  dichiarazione
presentata e  della  ricevuta  comprovante  la  consegna  all'ufficio
postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei
contribuenti  che  non  hanno  presentato  la  predetta  domanda,  la
riscossione rateale delle somme iscritte  a  titolo  provvisorio  nei
ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore  della
presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito  della
liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del
presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per
le iscrizioni di cui sopra relative ai  periodi  di  imposta  cui  le
dichiarazioni si riferiscono. 
  8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria
di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa
si estingue se  la  dichiarazione  integrativa  reca,  rispetto  alla
dichiarazione originaria, un  maggiore  imponibile  che  risulti  non
inferiore  al  20  per  cento  del  maggiore   imponibile   accertato
dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile
stabilito dalla commissione tributaria. 
  9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sia stata depositata decisione di  organi  giurisdizionali  di
grado  superiore  al  primo  e  penda  ancora  la  controversia,   la
controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca,
rispetto alla dichiarazione originaria,  un  maggior  imponibile  che
risulti non  inferiore  al  15  per  cento  del  maggiore  imponibile
accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per  cento  del  magiore
imponibile stabilito dalla  commissione  di  secondo  grado  o  dalla
commissione centrale o dalla corte di appello. 
  10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9,  qualora  la  controversia
abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei  confronti  dei
soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto
del Presidente della Repubblicas 29 settembre 1973, n. 597, e succes-
sive  modificazioni,  17  e  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e
102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni, la  controversia  stessa  si  estingue  se  nella
dichiarazione integrativa e' indicata  una  riduzione  della  perdita
dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare  complessivo
della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale  imponibile
accertato e non  inferiore  all'80  per  cento  del  detto  ammontare
complessivo  riconosciuto  con  la  decisione  di  primo  grado;  non
inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della  riduzione
della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato  e  non
inferiore  al  90  per  cento   del   detto   ammontare   complessivo
riconosciuto con la decisione della commissione di  secondo  grado  o
della commissione centrale o della corte d'appello.