Art. 34. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le rela- tive imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e' versata non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento. 3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data. 4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del presente titolo, puo' presentare la dichiarazione integrativa dei propri redditi ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 38. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37. 5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. 6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono. 8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria. 9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del magiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello. 10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblicas 29 settembre 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello.