Art. 35. 
1. Le controversie pendenti alla data di  entrata  in  vigore,  della
presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel-
ative ad  infrazioni  che  non  prevedono  applicazione  di  imposta,
possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento  delle
predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli  articoli  da
39 a 41.