Art. 36. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa. 2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa. 3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34. 4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.