Art. 36. 
 
  1. Per i periodi di imposta relativamente  ai  quali  anteriormente
alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'  stato
notificato  accertamento   in   rettifica   o   d'ufficio,   compreso
l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, la controversia,  se  non  risulta  estinta  ai  sensi
dell'articolo 34 della presente legge,  prosegue  limitatamente  alla
differenza fra  l'imponibile  accertato  e  quello  risultante  dalla
dichiarazione integrativa. 
  2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33  si
applicano  nell'ambito  delle  rettifiche  analiticamente  effettuate
dall'ufficio per il reddito d'impresa. 
  3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di  impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  aprile
1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi  restano  sospesi,  limitatamente  ai  maggiori  imponibili
dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente
dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34. 
  4. Si applicano le  disposizioni  del  comma  7  dell'articolo  34.
L'iscrizione  provvisoria  nei   ruoli   da   effettuare   ai   sensi
dell'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e'  commisurata
alle somme per le quali la contestazione prosegue.