Art. 37. 
1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato
dichiarazione integrativa che non  comporta  definizione  automatica,
gli  uffici,  nell'ambito  di  programmi  annuali  di   accertamento,
procedono  ai  controlli  e  agli  accertamenti,  secondo  le  regole
ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento  in
rettifica e' ammesso, per ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo
d'imposta,  a  condizione  che  l'ammontare  del  reddito  imponibile
accertabile   superi   quello   cumulativamente   risultante    dalla
dichiarazione originaria e da quella integrativa di  un  importo  non
inferiore  al  50  per  cento  del  reddito  aggiunto  in   sede   di
integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa
non e' inferiore al  10  per  cento  di  quella  corrispondente  alla
dichiarazione  originaria,  la  maggior  imposta  dovuta  a   seguito
dell'accertamento  e'  comunque  limitata  alla  eccedenza   rispetto
all'imposta corrispondente  alla  somma  degli  imponibii  dichiarati
aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo.  Per  gli
accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo  15  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
          Note all'art. 37:
             - Il testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.  602/1973  e'
          riportato in nota all'art. 34.