Art. 38. 
 
1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa puo'  richiedere,
per i periodi d'imposta  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui
redditi  siano  definite  per  definizione  automatica  a  norma  del
presente articolo. 
2. La  dichiarazione  integrativa  per  definizione  automatica  deve
contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le
imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione  ai  quali  non
sono  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  1991  i   termini   per
l'accertamento di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600;    ai    fini
dell'individuazione  dei  detti  periodi   di   imposta   non   trova
applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 69, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3  maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
1991, n. 195. La  definizione  automatica  si  ottiene  versando,  in
riferimento a ciascuna imposta, un  importo  pari  al  20  per  cento
dell'imposta  lorda  e  delle  addizionali  quali   risultano   dalla
dichiarazione originaria. Quando l'imposta  lorda  e  le  addizionali
superano l'ammontare di lire 10 milioni, la  percentuale  applicabile
all'eccedenza e' pari al 18 per cento; quando l'imposta  lorda  e  le
addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni,  la  percentuale
applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti
titolari di reddito d'impresa che  hanno  dichiarato  in  un  periodo
d'imposta ricavi di ammontare non superiore  a  lire  700.000.000  se
esercenti attivita' di servizi,  di  intermediazione,  di  trasporto,
alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande  in  pubblici
esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di  produzione
di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti  attivita'  di  commercio
all'ingrosso  o  al  minuto  compresi  gli  ambulanti  ovvero  per  i
contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in  un
anno compensi di  ammontare  non  superiore  a  lire  700.000.000  la
definizione  automatica   puo'   essere   effettuta   adottando   una
percentuale pari a quella risultante dal rapporto  tra  l'incremento,
rispetto ai ricavi o  compensi  dichiarati,  dei  ricavi  o  compensi
calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti  il  1990,
tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo  per
le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi  dichiarati,
fermi restando gli importi minimi di cui  al  comma  3.  Qualora  non
sussistano  le  condizioni  per   l'applicazione   dei   coefficienti
presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti  di  cui
al  periodo  precedente  debbono  calcolare  i  ricavi  presunti  con
riferimento al primo anno d'imposta precedente  al  1990  in  cui  il
soggetto abbia esercitato l'attivita' durante  tutto  il  periodo  di
imposta. Per i contribuenti che  esercitano  attivita'  in  relazione
alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si  fa  riferimento
all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se
le operazioni effettuate  sono  state  annotate  distintamente  nelle
scritture contabili; in mancanza della  distinta  annotazione  si  fa
riferimento   al   limite   di   lire   5.000.000.000   relativamente
all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni  precedenti  si
applicano a condizione che il reddito di impresa  ed  il  reddito  di
lavoro  autonomo  derivante  dall'esercizio  di  arti  o  professioni
dichiarati non siano inferiori al 60  per  cento  dell'ammontare  del
reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se  alla  formazione
del  reddito  complessivo  concorrono   insieme   i   redditi   sopra
menzionati, le percentuali corrispondenti  a  quelle  risultanti  dal
rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun
reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale piu'  elevata.  La
percentuale determinata, ai sensi del presente  comma,  nei  riguardi
delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597  e  successive
modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  e  delle  aziende
gestite in comunione tra i  coniugi  e'  applicabile  anche  ai  fini
dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci  o
associati  o  dal  coniuge  qualora  i  redditi  da   partecipazione,
unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati  in  relazione
ai quali puo'  applicarsi  la  percentuale  corrispondente  a  quella
risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori  al  60
per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In  tale
ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due  o
piu' dei redditi sopra menzionati, si  applica  la  percentuale  piu'
elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i  crediti  d'imposta
non  possono  essere  riconosciuti  in  misura  superiore  a   quella
risultante dalla dichiarazione originaria. 
3. Salvo quanto disposto nei commi da 4  a  8,  i  contribuenti  sono
ammessi ad avvalersi della definizione automatica  a  condizione  che
per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta  nella  dichiarazione
integrativa una maggiore imposta per un  importo  di  almeno  100.000
lire per le persone fisiche e per le societa' semplici che  producono
redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio
di arti e professioni. Per le persone fisiche e per  le  societa'  ed
associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
e successive modificazioni, titolari  di  reddito  di  impresa  e  di
redditi derivanti dall'esercizio  di  arti  e  professioni  e  per  i
soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone  guiridiche  detto
importo e' elevato a lire 400.000 se l'ammontare  dei  ricavi  e  dei
compensi non e' superiore a  lire  18  milioni,  a  lire  800.000  se
l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'  superiore  a  lire  200
milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi  e  dei  compensi
non e' superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000  se  l'ammontare
dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo  di  lire,  a
lire 2.000.000 se l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi  non  e'
superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni  miliardo
in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini  di  tutte
le imposte di cui al comma 1. 
4. Per la definizione automatica  dei  periodi  d'imposta  chiusi  in
perdita, rilevante agli effetti degli  articoli  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598  e
successive modificazioni, 8  e  102  del  citato  testo  unico  delle
imposte sui redditi, e  successive  modificazioni,  la  dichiarazione
integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita
dichiarata e deve essere versato un importo  pari  al  10  per  cento
della differenza tra la perdita originariamente dichiarata  e  quella
ridotta ai sensi del presente comma. Per  la  definizione  automatica
dei periodi di imposta chiusi in perdita o in  pareggio  deve  essere
versato un importo almeno pari a quello minimo indicato  al  comma  3
per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se  un  periodo
di imposta e' chiuso in perdita o in  pareggio  non  si  tiene  conto
delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate,  e
l'aumento di cui al comma 2 e'  applicato  sull'imposta  comprese  le
relative addizionali,  corrispondente  al  reddito  non  ridotto  per
effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di  imposta
definiti ai sensi del presente articolo, con  esclusione  dell'ultimo
periodo cosi' definito, non si  applicano  le  disposizioni  predette
fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione
effettuata  in  sede  di  dichiarazione  originaria  ai  fini   della
corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 
5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta  per  i  quali
non e' stata presentata la dichiarazione  dei  redditi,  deve  essere
versato un importo pari a lire 2.000.000  per  ciascuno  dei  periodi
stessi; per le societa' e le associazioni di cui all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597  e
successive modificazioni, ed all'articolo 5 del  citato  testo  unico
delle imposte sui  redditi,  e  successive  modificazioni,  e  per  i
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  tale
importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei  redditi
non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel
comma  2,  le  relative  imposte  non  possono  essere  definite  per
definizione automatica. 
6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui  redditi
soggetti a tassazione separata. 
7. Agli effetti delle disposizioni recate dai  commi  da  1  a  6  la
presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano  le  condizioni,
del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni, e' considerata  presentazione  della
dichiarazione dei redditi. Se la  presentazione  del  certificato  e'
avvenuta in presenza delle predette condizioni,  per  la  definizione
automatica  del  reddito  relativo  ai  periodi  di  imposta  cui  si
riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di
cui ai commi 2 e 3. 
8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta  lo-
cale  sui  redditi  e  una  delle  imposte  personali  sui   redditi,
l'eventuale differenza,  dovuta  sino  a  concorrenza  degli  importi
minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul
reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito  delle  persone
giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i  versamenti  per  gli
importi di cui ai commi 4 e 5.