Art. 39. 
 
1. Le imposte dovute  in  base  alle  dichiarazioni  integrative,  ad
esclusione di  quelle  relative  ai  redditi  soggetti  a  tassazione
separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le  modalita'
di cui all'articolo 41. 
2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di
uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e  luglio  1993.  Gli
eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre  1991  al
30 aprile 1992  devono  effettuare  i  versamenti  delle  imposte  in
ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per
la differenza, in  due  rate  uguali,  rispettivamente  nei  mesi  di
gennaio e settembre 1993. 
3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed  alla  conseguente
liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni  stesse,
provvedono gli uffici delle imposte dirette e i  centri  di  servizio
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  successive
modificazioni, entro il termine di cui al primo  comma  dell'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e successive modificazioni, calcolato con  decorrenza  dall'anno
1992. 
4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, le  maggiori  somme  dovute  e  quelle  non
versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo  le  modalita'
ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze  e  gli
eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi  delle  disposizioni  dello
stesso decreto. Non si fa luogo  alla  iscrizione  nei  ruoli  ed  al
rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000. 
5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano   anche   qualora
successivamente alla data del 30  aprile  1992  divengano  definitivi
decisioni, sentenze o accertamenti concernenti  imposte  sui  redditi
relative a periodi di imposta  per  i  quali  sono  state  presentate
dichiarazioni integrative. Le imposte dovute  in  base  a  decisioni,
sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data
del 30 aprile 1992 per  i  periodi  di  imposta  per  i  quali  siano
presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita'
devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 
6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi  dei  commi  1  e  2  si
applicano gli  interessi  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, e la soprattassa del 40 per  cento  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 92 del medesimo decreto. 
7. L'imposta locale sui redditi  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili
ai fini del reddito  complessivo  soggetto  all'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  o  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche.