Art. 40. 1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative. 2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'. 4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi ralativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.
Note all'art. 40: - Il D.P.R. n. 787/1980, reca: "Norme sulla competanza, nelle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, n. 600 e 602". - Il D.P.R. n. 602/1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".