Art. 40. 
1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per  tutte  le
annualita'  di  imposta  incluse  nella  dichiarazione   integrativa,
dall'ufficio delle  imposte  o  dal  centro  di  servizio  cui  detta
dichiarazione  e'   stata   presentata   avvalendosi   di   procedure
automatizzate sulla base  dei  dati  memorizzati  negli  archivi  del
sistema  informativo  del  Ministero  delle  finanze  e   di   quelli
comunicati dagli uffici presso i quali sono state o  dovevano  essere
presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta  inclusi
nelle dichiarazioni integrative. 
2. I centri di servizio procedono alla  iscrizione  a  ruolo  o  alla
esecuzione  dei   rimborsi   emergenti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni integrative  a  norma  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli
uffici distrettuali delle  imposte  dirette  procedono  a  norma  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. 
3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita'  di  imposte
per  le  quali  e'  stata  presentata  dichiarazione  integrativa  si
provvede mediante determinazione di un unico  importo  tenendo  conto
dei  risultati  della  liquidazione  effettuata  con  riferimento   a
ciascuna di dette annualita'. 
4.  Alle  iscrizioni,  ai  rimborsi  o  agli  sgravi  ralativi   alle
annualita' di imposta per le quali e' stata presentata  dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna
annualita', sulla base delle comunicazioni  degli  uffici  che  hanno
effettuato la  liquidazione,  gli  uffici  delle  imposte  che  hanno
eseguito l'accertamento. 
 
          Note all'art. 40:
             -  Il D.P.R. n. 787/1980, reca: "Norme sulla competanza,
          nelle attribuzioni e sul personale dei centri  di  servizio
          del  Ministero  delle  finanze e disposizioni integrative e
          correttive dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre
          1973, n. 600 e 602".
             - Il  D.P.R.  n.  602/1973,  reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito".