Art. 41. 1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all'art. 41: - Il D.P.R. n. 602/1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".