Art. 41. 
1. Gli importi di cui al  comma  1  dell'articolo  39  sono  riscossi
mediante versamento diretto con le modalita' di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni da eseguirsi  mediante  stampati  conformi  al  modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. 
2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  da  eseguirsi  mediante
delega ad una  azienda  di  credito,  o  distinta  di  versamento  al
concessionario della riscossione, le caratteristiche e  le  modalita'
di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le
modalita'  per  l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria   e   la
trasmissione  dei  relativi  dati  e  documenti   all'Amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
 
          Note all'art. 41:
             - Il  D.P.R.  n.  602/1973,  reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito".