Art. 42. 
1.  Le  sanzioni   amministrative   per   omissione,   infedelta'   o
incompletezza  delle  dichiarazioni  annuali  dei  redditi,  compresa
quella prevista nell'articolo 49 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non
si applicano se l'imposta resta definita per l'imposta resta definita
per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in  caso
contrario  si  applicano  le  sanzioni  per  incompleta  e   infedele
dichiarazione  commisurate  alla  maggiore  imposta   definitivamente
accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni  amministrative  per
la tardivita' delle dichiarazioni e per  le  altre  violazioni  anche
formali relative alle imposte sui redditi commesse  dai  contribuenti
nei  periodi  di  imposta  per  i  quali  sia  stata  presentata   la
dichiarazione integrativa. 
2. Per le imposte  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni  del
presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse. 
 
          Note all'art. 42:
             -  Il  testo  dell'art.  49 del D.P.R. n. 600/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 49. (Deduzioni e detrazioni  indebite).  -  Se  il
          contribuente   ha   esposto  nella  dichiarazione  indebite
          detrazioni  dall'imposta  ovvero  indebite  deduzioni   dal
          reddito  di  cui  agli  articoli  17  e  24  del  D.P.R. 29
          settembre 1973,  n.  598,  e  dell'art.  7  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  599, si applica la pena pecuniaria da
          due a quattro volte la maggiore imposta dovuta.  La  stessa
          pena  si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono
          state conseguite per causa imputabile al  contribuente,  in
          sede  di  ritenuta  alla  fonte. Si applica il quinto comma
          dell'art. 55".