Art. 43. 
 
  1. I soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di  cui  al
presente Capo sono tenuti al  pagamento  dei  relativi  contributi  o
premi dovuti alle gestioni  previdenziali  ed  assistenziali  con  il
versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento  in
ragione d'anno del totale dei contributi o premi  pedenti,  entro  il
limite  massimo  del  40   per   cento   dei   contributi   o   premi
complessivamente  dovuti,  in   sostituzione   di   quella   prevista
dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
purche' il versamento, ivi compreso  quello  della  somma  aggiuntiva
ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima
entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il  30  novembre  1992.  I
soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a  presentare
agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita  domanda  secondo
lo  schema  predisposto  dagli  enti  medesimi.  Il   pagamento   dei
contributi o premi e delle somme aggiuntive  oltre  i  termini  sopra
indica comporta  la  decadenza  dal  beneficio  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di
cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da  quelli
previsti nel presente titolo. 
  3. I carichi contributivi  afferenti  il  1987  e  anni  precedenti
dovuti dalle imprese agricole singole od  associate  per  il  proprio
personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili
e coloniche per le gestioni di  propria  competenza,  possono  essere
versati, senza aggravio di  interessi,  tramite  appositi  bollettini
predisposti dal Servizio  contributi  agricoli  unificati  (SCAU)  in
venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno
1992.  Per  avvalersi  della  dilazione   gli   interessati   debbono
presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992. 
  4. Alla  regolarizzazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  3  le
sanzioni civili sono applicate in misura pari agli  interessi  del  5
per cento annuo. La regolarizzazione estingue  i  reati  previsti  in
materia di versamenti di contributi e premi  e  le  obbligazioni  per
sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.