Art. 58 
                     (Nomina a primo dirigente) 
 1.  La  nomina  alla  qualifica  di  primo   dirigente   dei   ruoli
amministrativo  e  tecnico  di  cui  all'articolo  54   si   consegue
attraverso i corsi di formazione dirigenziale di cui al comma 10,  ai
quali sono ammessi: 
 a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili, aumentati  del
20 per  cento,  i  vincitori  di  concorsi  pubblici  per  titoli  da
espletare con le modalita' di cui ai commi da 2 a 5; 
 b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili, aumentati  del
20 per cento, a domanda, gli impiegati appartenenti  alle  qualifiche
ad esaurimento di cui all'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  nonche'  quelli  rivestenti
profili professionali della nona  qualifica  funzionale,  con  almeno
nove  anni  di  effettivo  servizio  in  profili   professionali   di
qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato, comprese  le
amministrazioni ed aziende autonome, non inferiori alla settima, 
selezionati con le modalita' di cui al comma 6. 
 2. In attuazione di  quanto  disposto  dal  comma  1,  la  direzione
generale degli affari generali e del personale all'inizio di  ciascun
anno: 
 a) rileva il numero dei posti vacanti e di quelli che si prevede  si
renderanno  disponibili  al  31  dicembre  dello  stesso  anno  nella
qualifica di primo dirigente; 
 b) indice il concorso di cui alla lettera a) del comma 1; 
 c) rende pubblico, attraverso il Bollettino ufficiale del  Ministero
delle finanze, il numero dei posti disponibili per il conferimento ai
sensi della lettera b)  del  comma  1  e  fissa  il  termine  per  la
presentazione delle relative domande. 
 3. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma  1  sono  ammessi  a
partecipare i cittadini italiani: 
 a)  impiegati  rivestenti  profili   professionali   di   qualifiche
funzionali non inferiori alla settima o corrispondenti,  in  servizio
di ruolo da almeno cinque anni  nelle  amministrazioni  dello  Stato,
comprese le amministrazioni ed  aziende  autonome,  gli  enti  locali
nonche' gli enti pubblici e di diritto pubblico indicati nel relativo
bando di concorso; 
 b) funzionari da almeno 5 anni,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,   di   organismi   comunitari,   di    amministrazioni
finanziarie  di  altri  Stati,  nonche'   dipendenti   di   organismi
internazionali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano; 
 c) funzionari di societa'  di  capitali  o  di  imprese  commerciali
aventi la propria  sede  in  Italia  o  in  un  Paese  aderente  alla
Comunita' economica  europea,  purche'  iscritti  ai  relativi  fondi
previdenziali obbligatori da almeno 5 anni; 
 d) iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali  indicati
nel bando di concorso, ivi compresi gli albi  dei  Paesi  comunitari,
ove siano equiparati a quelli italiani sulla base delle  direttive  e
dei regolamenti comunitari vigenti in materia. 
 4. Costituisce requisito di ammissibilita' il possesso di un  titolo
di studio d'istruzione universitaria o superiore; per i ruoli tecnici
il titolo di studio deve essere  compreso  fra  quelli  espressamente
indicati nel bando di concorso. 
 5. La selezione  e'  effettuata  da  una  commissione  nominata  dal
Ministro delle finanze e composta da un dirigente generale di livello
C del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, e  da  due
dirigenti superiori dello stesso Ministero. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario del predetto  Ministero  rivestente  un
profilo professionale di  qualifica  funzionale  non  inferiore  alla
settima. La predetta commissione forma una graduatoria sulla base dei
titoli professionali e di cultura in possesso di ciascun candidato. 
 6. Il consiglio di amministrazione forma annualmente graduatorie 
degli aspiranti alla nomina a primo dirigente ai sensi della lettera 
 b) del comma 1. Nella relativa domanda  devono  essere  indicati  il
ruolo dirigenziale al quale  essa  si  riferisce,  nonche'  i  titoli
professionali, culturali e di servizio di  cui  l'interessato  e'  in
possesso, mediante la compilazione di un'apposita scheda  informativa
il cui modello e' approvato con decreto del Ministro delle finanze. 
 7. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 6,  il
consiglio di amministrazione provvede alla compilazione di tabelle di
valutazione dei titoli, da pubblicare nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero delle finanze entro il 31  luglio  di  ciascun  anno.  Tali
tabelle debbono comprendere tre categorie di titoli  con  i  relativi
punteggi minimi e massimi: 
 a)  titoli  professionali  riguardanti  le   esperienze   lavorative
compiute all'esterno dell'Amministrazione; 
 b) titoli di cultura riguardanti gli studi compiuti con le  relative
votazioni,  le  specializzazioni  e  le  abilitazioni   professionali
conseguite; 
 c) titoli inerenti ai servizi prestati, compresi quelli  resi  anche
in qualifiche funzionali non inferiori  alla  settima,  presso  altre
amministrazioni pubbliche, da  valutarsi  il  doppio  se  riguardanti
servizio prestato nella nona qualifica funzionale. 
 8. La valutazione complessiva dei titoli di cui al comma 7 deve,  in
ogni caso, risultare dall'applicazione di  criteri  oggettivi,  senza
alcun ambito di discrezionalita'. 
 9. Sono esclusi dalle graduatorie di cui al comma 6: 
 a) gli  impiegati  che  per  tre  anni  anche  non  consecutivi  nel
quinquennio precedente siano stati esclusi dalla  corresponsione  del
compenso incentivante; 
 b) gli impiegati ai quali, nel  quinquennio  precedente,  sia  stata
inflitta  una  sanzione  disciplinare,  salvi   gli   effetti   della
riabilitazione,  o  che  siano  stati  destinatari  di  una  nota  di
demerito; 
 c) gli impiegati che abbiano gia' partecipato con esito  sfavorevole
a due corsi di formazione dirigenziale. 
 10. I corsi di formazione dirigenziale, a  indirizzo  essenzialmente
professionale, sono  svolti  dalla  Scuola  centrale  tributaria.  La
durata dei corsi, i relativi programmi, il numero ed  il  tipo  delle
prove di esame e la composizione delle commissioni giudicatrici  sono
stabiliti nel regolamento di attuazione dell'articolo 5 della  citata
legge n. 358 del 1991. Sulla base  dell'esito  finale  dei  corsi  si
formano le graduatorie dei  vincitori  e  degli  idonei  che  vengono
trasmesse, per i successivi adempimenti, alla direzione centrale  per
gli affari generali  e  per  l'amministrazione  del  personale  della
direzione generale degli affari generali e del personale. 
 11. La nomina alla qualifica di  primo  dirigente  si  consegue  con
decorrenza  dalla  data  di  effettivo  conferimento  delle  relative
funzioni sulla base delle graduatorie approvate a conclusione dei 
corsi di cui al comma 10. 
 
          Note all'art. 58:
          - Il testo dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 748/1972 e' il
          seguente:
          "Art.  60  (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere
          direttive). - I ruoli organici  delle  carriere  direttive,
          amministrative  e  tecniche, esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto sono modificati come  segue,
          fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
          i  posti  previsti  per  le  qualifiche  corrispondenti  ai
          parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
          le qualifiche di  ispettore  generale  e  di  direttore  di
          divisione,  o  equiparate,  sono  conservate ad esaurimento
          entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica  da
          determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
           a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche
          ad  esaurimento  e' stabilita in misura pari alla somma del
          numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale,
          o equiparata, in attivita' di servizio  e  del  numero  dei
          posti di organico previsti per la qualifica di direttore di
          divisione,  o  equiparata, o se piu' favorevole, del numero
          degli  impiegati  con  tale  qualifica  in   attivita'   di
          servizio,  ridotta  del  numero  complessivo  dei  posti di
          organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di
          dirigente superiore e di primo dirigente;
           b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento
          e'  stabilito,  rispettivamente,  in misura pari alla meta'
          della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi
          della precedente lettera a);
           c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare  da
          quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione,
          o  equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze,
          dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.
          Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori  a  primo
          dirigente,   riordinate   ai  sensi  del  titolo  II,  sono
          rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
          1) la dotazione  organica  complessiva  e'  pari  a  quella
          prevista  dalle  vigenti  disposizioni,  per l'intero ruolo
          organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate  in
          conseguenza  del  riordinamento delle carriere ex speciali,
          ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per  le
          qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
          2)  la  dotazione  della qualifica di direttore aggiunto di
          divisione,  o  equiparata,  e'  pari  ad  un  quarto  della
          dotazione  organica  complessiva di cui al precedente punto
          1); la dotazione cumulativa delle qualifiche  di  direttore
          di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti
          posti;
          3)  in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal
          precedente primo  comma  per  le  qualifiche  di  ispettore
          generale  e  di  direttore di divisione, o equiparate, sono
          accantonati altrettanti posti nella qualifica di  direttore
          aggiunto di divisione o equiparata.
          Ai  fini  di  quanto  previsto  all'art. 15 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  i
          dirigenti   precedono  i  funzionari  delle  qualifiche  ad
          esaurimento  di  ispettore  generale  e  di  direttore   di
          divisione, o equiparato".
          -  Per  il testo dell'art. 5 della citata legge n. 358/1991
          si vedano le note alle premesse.