Art. 58 (Nomina a primo dirigente) 1. La nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico di cui all'articolo 54 si consegue attraverso i corsi di formazione dirigenziale di cui al comma 10, ai quali sono ammessi: a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili, aumentati del 20 per cento, i vincitori di concorsi pubblici per titoli da espletare con le modalita' di cui ai commi da 2 a 5; b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili, aumentati del 20 per cento, a domanda, gli impiegati appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' quelli rivestenti profili professionali della nona qualifica funzionale, con almeno nove anni di effettivo servizio in profili professionali di qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato, comprese le amministrazioni ed aziende autonome, non inferiori alla settima, selezionati con le modalita' di cui al comma 6. 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la direzione generale degli affari generali e del personale all'inizio di ciascun anno: a) rileva il numero dei posti vacanti e di quelli che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre dello stesso anno nella qualifica di primo dirigente; b) indice il concorso di cui alla lettera a) del comma 1; c) rende pubblico, attraverso il Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, il numero dei posti disponibili per il conferimento ai sensi della lettera b) del comma 1 e fissa il termine per la presentazione delle relative domande. 3. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi a partecipare i cittadini italiani: a) impiegati rivestenti profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori alla settima o corrispondenti, in servizio di ruolo da almeno cinque anni nelle amministrazioni dello Stato, comprese le amministrazioni ed aziende autonome, gli enti locali nonche' gli enti pubblici e di diritto pubblico indicati nel relativo bando di concorso; b) funzionari da almeno 5 anni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di organismi comunitari, di amministrazioni finanziarie di altri Stati, nonche' dipendenti di organismi internazionali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano; c) funzionari di societa' di capitali o di imprese commerciali aventi la propria sede in Italia o in un Paese aderente alla Comunita' economica europea, purche' iscritti ai relativi fondi previdenziali obbligatori da almeno 5 anni; d) iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali indicati nel bando di concorso, ivi compresi gli albi dei Paesi comunitari, ove siano equiparati a quelli italiani sulla base delle direttive e dei regolamenti comunitari vigenti in materia. 4. Costituisce requisito di ammissibilita' il possesso di un titolo di studio d'istruzione universitaria o superiore; per i ruoli tecnici il titolo di studio deve essere compreso fra quelli espressamente indicati nel bando di concorso. 5. La selezione e' effettuata da una commissione nominata dal Ministro delle finanze e composta da un dirigente generale di livello C del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, e da due dirigenti superiori dello stesso Ministero. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del predetto Ministero rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima. La predetta commissione forma una graduatoria sulla base dei titoli professionali e di cultura in possesso di ciascun candidato. 6. Il consiglio di amministrazione forma annualmente graduatorie degli aspiranti alla nomina a primo dirigente ai sensi della lettera b) del comma 1. Nella relativa domanda devono essere indicati il ruolo dirigenziale al quale essa si riferisce, nonche' i titoli professionali, culturali e di servizio di cui l'interessato e' in possesso, mediante la compilazione di un'apposita scheda informativa il cui modello e' approvato con decreto del Ministro delle finanze. 7. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 6, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione di tabelle di valutazione dei titoli, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze entro il 31 luglio di ciascun anno. Tali tabelle debbono comprendere tre categorie di titoli con i relativi punteggi minimi e massimi: a) titoli professionali riguardanti le esperienze lavorative compiute all'esterno dell'Amministrazione; b) titoli di cultura riguardanti gli studi compiuti con le relative votazioni, le specializzazioni e le abilitazioni professionali conseguite; c) titoli inerenti ai servizi prestati, compresi quelli resi anche in qualifiche funzionali non inferiori alla settima, presso altre amministrazioni pubbliche, da valutarsi il doppio se riguardanti servizio prestato nella nona qualifica funzionale. 8. La valutazione complessiva dei titoli di cui al comma 7 deve, in ogni caso, risultare dall'applicazione di criteri oggettivi, senza alcun ambito di discrezionalita'. 9. Sono esclusi dalle graduatorie di cui al comma 6: a) gli impiegati che per tre anni anche non consecutivi nel quinquennio precedente siano stati esclusi dalla corresponsione del compenso incentivante; b) gli impiegati ai quali, nel quinquennio precedente, sia stata inflitta una sanzione disciplinare, salvi gli effetti della riabilitazione, o che siano stati destinatari di una nota di demerito; c) gli impiegati che abbiano gia' partecipato con esito sfavorevole a due corsi di formazione dirigenziale. 10. I corsi di formazione dirigenziale, a indirizzo essenzialmente professionale, sono svolti dalla Scuola centrale tributaria. La durata dei corsi, i relativi programmi, il numero ed il tipo delle prove di esame e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti nel regolamento di attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 358 del 1991. Sulla base dell'esito finale dei corsi si formano le graduatorie dei vincitori e degli idonei che vengono trasmesse, per i successivi adempimenti, alla direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale. 11. La nomina alla qualifica di primo dirigente si consegue con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle relative funzioni sulla base delle graduatorie approvate a conclusione dei corsi di cui al comma 10.
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi; le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri: a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente; b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a); c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65. Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo; 2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti posti; 3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata. Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato". - Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.