Art. 59 (Reclutamento del personale delle qualifiche funzionali) 1. Alla copertura dei posti vacanti nei profili professionali delle qualifiche funzionali di cui al comma 1 dell'articolo 55 provvede la direzione generale degli affari generali e del personale mediante procedure selettive dirette ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dell'attitudine a svolgere le corrispondenti attivita', secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 2. L'accesso ai profili professionali della nona qualifica funzionale e' consentito agli impiegati in possesso di uno dei titoli di studio, indicati nel decreto di cui al comma 3, di istruzione universitaria o superiore ed appartenenti da almeno tre anni ad un profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale o da almeno cinque anni ad un profilo professionale della settima qualifica funzionale, purche' i profili stessi appartengano alle medesime aree funzionali del profilo da attribuire. 3. La selezione fra gli aspiranti all'accesso ai profili professionali di cui al comma 2 deve essere eseguita dalla Scuola centrale tributaria, con procedure oggettive ed automatizzate nella maggior misura possibile, determinate con decreto del Ministro delle finanze, su proposta formulata dal rettore della Scuola medesima, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione; nelle procedure selettive vengono valutati nell'ordine: a) l'esito di una serie di test psicoattitudinali appositamente predisposti, rivolti ad accertare per una meta' di essi la conoscenza dei servizi e dell'attivita' professionale di pertinenza del profilo cui si aspira e per l'altra meta' il possesso della necessaria attitudine alla direzione ed al coordinamento di unita' organiche complesse; b) l'anzianita' complessiva, valutata con una specifica graduazione decrescente per ciascuna delle due qualifiche funzionali indicate nel comma 2; c) il titolo di studio posseduto. 4. La nomina nei profili professionali di cui al comma 2 e' subordinata al superamento di un corso di formazione presso la Scuola centrale tributaria. La durata del corso, i relativi programmi, il numero e il tipo delle prove di esame e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta formulata dal rettore della Scuola predetta, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. 5. Sono esclusi dalla procedura selettiva di cui al comma 3: a) gli impiegati che per tre anni anche non consecutivi nel quinquennio precedente siano stati esclusi dalla corresponsione del compenso incentivante; b) gli impiegati ai quali, nel quinquennio precedente, sia stata inflitta una sanzione disciplinare, salvi gli effetti della riabilitazione, o che siano stati destinatari di una nota di demerito. 6. Il reclutamento del personale nei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali ottava e settima e' operato mediante le procedure selettive ed i corsi di preparazione disciplinati nel regolamento di attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 358 del 1991. 7. Al reclutamento del personale dei profili appartenenti alla sesta e alla quinta qualifica funzionale si procede mediante pubblici concorsi per esami consistenti in una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, integrata da un colloquio sulle materie oggetto dei servizi di istituto; a quest'ultimo e' ammesso un numero di candidati non superiore al doppio dei posti da conferire, in base ad una graduatoria formata tra i candidati che hanno superato la prova attitudinale. La prova attitudinale ed il colloquio si intendono superati da coloro che abbiano conseguito un punteggio non inferiore, rispettivamente, a sette decimi e a sei decimi. La graduatoria finale e' formata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella prova attitudinale e nel colloquio. A quanto sopra provvede la direzione generale degli affari generali e del personale. 8. Al reclutamento del personale nei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali inferiori alla quinta provvede la direzione generale degli affari generali e del personale, applicando le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni. Ove le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata non siano disponibili o risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilita' per le professionalita' richieste, si provvede alle assunzioni mediante pubblici concorsi per esami con i criteri e le modalita' di cui al comma 7. 9. Le graduatorie dei concorsi e la rettifica delle stesse per mancanza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati dai candidati sono approvate con decreti del direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale.