Art. 59 
      (Reclutamento del personale delle qualifiche funzionali) 
  1. Alla copertura dei posti vacanti nei profili professionali delle
qualifiche funzionali di cui al comma 1 dell'articolo 55 provvede  la
direzione generale degli affari generali  e  del  personale  mediante
procedure selettive dirette ad accertare il possesso,  da  parte  dei
candidati, dell'attitudine a svolgere  le  corrispondenti  attivita',
secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 
  2.  L'accesso  ai  profili  professionali  della   nona   qualifica
funzionale e' consentito agli impiegati in possesso di uno dei titoli
di studio, indicati nel decreto di cui  al  comma  3,  di  istruzione
universitaria o superiore ed appartenenti da almeno tre  anni  ad  un
profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale  o  da  almeno
cinque anni ad  un  profilo  professionale  della  settima  qualifica
funzionale, purche' i profili stessi appartengano alle medesime  aree
funzionali del profilo da attribuire. 
  3.  La  selezione  fra  gli  aspiranti   all'accesso   ai   profili
professionali di cui al comma 2 deve  essere  eseguita  dalla  Scuola
centrale tributaria, con procedure oggettive ed  automatizzate  nella
maggior misura possibile, determinate con decreto del Ministro  delle
finanze, su proposta formulata dal  rettore  della  Scuola  medesima,
d'intesa con la  direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
personale  e  con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentate   nel
consiglio  di  amministrazione;  nelle  procedure  selettive  vengono
valutati nell'ordine: 
    a) l'esito di una serie di test  psicoattitudinali  appositamente
predisposti, rivolti ad accertare per una meta' di essi la conoscenza
dei servizi e dell'attivita' professionale di pertinenza del  profilo
cui si aspira e  per  l'altra  meta'  il  possesso  della  necessaria
attitudine alla direzione ed al  coordinamento  di  unita'  organiche
complesse; 
    b)  l'anzianita'  complessiva,   valutata   con   una   specifica
graduazione decrescente per ciascuna delle due qualifiche  funzionali
indicate nel comma 2; 
    c) il titolo di studio posseduto. 
  4. La nomina nei  profili  professionali  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata al superamento di un corso di formazione presso la Scuola
centrale tributaria. La durata del corso, i  relativi  programmi,  il
numero e il tipo  delle  prove  di  esame  e  la  composizione  delle
commissioni giudicatrici sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
delle  finanze,  su  proposta  formulata  dal  rettore  della  Scuola
predetta, d'intesa con la direzione generale degli affari generali  e
del personale e con le  organizzazioni  sindacali  rappresentate  nel
consiglio di amministrazione. 
  5. Sono esclusi dalla procedura selettiva di cui al comma 3: 
    a) gli impiegati che per  tre  anni  anche  non  consecutivi  nel
quinquennio precedente siano stati esclusi dalla  corresponsione  del
compenso incentivante; 
    b) gli impiegati ai quali, nel quinquennio precedente, sia  stata
inflitta  una  sanzione  disciplinare,  salvi   gli   effetti   della
riabilitazione,  o  che  siano  stati  destinatari  di  una  nota  di
demerito. 
  6.  Il  reclutamento  del  personale  nei   profili   professionali
appartenenti alle qualifiche funzionali ottava e settima  e'  operato
mediante  le  procedure  selettive  ed  i   corsi   di   preparazione
disciplinati nel regolamento  di  attuazione  dell'articolo  5  della
citata legge n. 358 del 1991. 
  7. Al reclutamento del  personale  dei  profili  appartenenti  alla
sesta e alla quinta qualifica funzionale si procede mediante pubblici
concorsi per esami consistenti in una prova  attitudinale  articolata
in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, integrata da un
colloquio  sulle  materie  oggetto  dei  servizi   di   istituto;   a
quest'ultimo e' ammesso un  numero  di  candidati  non  superiore  al
doppio dei posti da conferire, in base ad una graduatoria formata tra
i candidati che  hanno  superato  la  prova  attitudinale.  La  prova
attitudinale ed il colloquio si  intendono  superati  da  coloro  che
abbiano conseguito un punteggio  non  inferiore,  rispettivamente,  a
sette decimi e a sei decimi. La graduatoria finale e'  formata  sulla
base della somma dei punteggi conseguiti nella prova  attitudinale  e
nel colloquio. A quanto sopra provvede la  direzione  generale  degli
affari generali e del personale. 
  8.  Al  reclutamento  del  personale  nei   profili   professionali
appartenenti  alle  qualifiche  funzionali  inferiori   alla   quinta
provvede la direzione generale degli affari generali e del personale,
applicando le disposizioni di cui  all'articolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni.  Ove
le liste di collocamento della sezione  circoscrizionale  interessata
non siano disponibili o risultino  esaurite,  ovvero  non  presentino
disponibilita' per le professionalita' richieste,  si  provvede  alle
assunzioni mediante pubblici concorsi per esami con i  criteri  e  le
modalita' di cui al comma 7. 
  9. Le graduatorie dei concorsi e  la  rettifica  delle  stesse  per
mancanza  dei  titoli  di  preferenza  e  precedenza  dichiarati  dai
candidati sono approvate con decreti del direttore centrale  per  gli
affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione
generale degli affari generali e del personale.