Art. 60 (Nomina all'impiego) 1. La nomina all'impiego del personale e' disposta con decreto del direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale. 2. Il direttore centrale di cui al comma 1 emette i provvedimenti relativi alla decadenza dalla nomina per mancata assunzione in servizio, per espressa rinuncia e in genere per mancanza dei requisiti alla nomina, provvedendo, altresi', alla nomina dei candidati idonei in sostituzione di quelli decaduti.