Art. 60 
                        (Nomina all'impiego) 
  1. La nomina all'impiego del personale e' disposta con decreto  del
direttore centrale per gli affari generali  e  per  l'amministrazione
del personale della direzione generale degli affari  generali  e  del
personale. 
  2. Il direttore centrale di cui al comma 1 emette  i  provvedimenti
relativi alla  decadenza  dalla  nomina  per  mancata  assunzione  in
servizio,  per  espressa  rinuncia  e  in  genere  per  mancanza  dei
requisiti  alla  nomina,  provvedendo,  altresi',  alla  nomina   dei
candidati idonei in sostituzione di quelli decaduti.