Art. 104 (Art. 39 Cod. Str.) 
         (Disposizioni generali sui segnali di prescrizione) 
  1. I segnali che  comportano  prescrizioni  imposte  dall'autorita'
competente agli utenti della strada si suddividono in: 
    a) SEGNALI DI PRECEDENZA; 
    b) SEGNALI DI DIVIETO; 
    c) SEGNALI DI OBBLIGO. 
  2. Lungo il tratto  stradale  interessato  da  una  prescrizione  i
segnali di divieto  e  di  obbligo,  nonche'  quelli  di  diritto  di
precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. 
  3. I segnali di prescrizione devono essere posti  sul  lato  destro
della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per  ogni  senso  di
marcia  devono  adottarsi  opportune  misure,   in   relazione   alle
condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente  percepibili
anche dai conducenti dei veicoli che  percorrono  le  corsie  interne
ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 
  4. I segnali di prescrizione devono  essere  posti  ove  inizia  il
divieto o l'obbligo; possono essere ripetuti anche in formato ridotto
muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2. 
  5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista
uno specifico segnale di FINE, il  termine  di  una  prescrizione  va
indicato con  lo  stesso  segnale,  munito  di  pannello  integrativo
modello II.5/a3 o II.5/b3. 
  6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o
piu' categorie di veicoli, i relativi simboli  sono  inseriti  in  un
pannello integrativo modello  II.4/a.  Se  si  intende  concedere  la
deroga ad una  o  piu'  categorie  di  veicoli  si  usa  il  pannello
integrativo  modello  II.4/b  col  simbolo  preceduto  dalla   parola
ECCETTO.