Art. 104 (Art. 39 Cod. Str.)
(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione)
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorita'
competente agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i
segnali di divieto e di obbligo, nonche' quelli di diritto di
precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro
della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di
marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle
condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili
anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne
ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione devono essere posti ove inizia il
divieto o l'obbligo; possono essere ripetuti anche in formato ridotto
muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista
uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va
indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo
modello II.5/a3 o II.5/b3.
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o
piu' categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un
pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la
deroga ad una o piu' categorie di veicoli si usa il pannello
integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola
ECCETTO.