Art. 221.
                 Connessione obiettiva con un reato
  1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione  non  costituente  reato  e  per  questa  non  sia   stato
effettuato   il  pagamento  in  misura  ridotta,  il  giudice  penale
competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la  sentenza  di  condanna  la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
  2.  La  competenza  del  giudice  penale  in ordine alla violazione
amministrativa  cessa  se  il  procedimento  penale  si  chiude   per
estinzione   del   reato   o   per   difetto  di  una  condizione  di
procedibilita'.  Si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  4
dell'art. 220.