Art. 68. 
Pagamento del tributo e delle sanzioni  pecuniarie  in  pendenza  del
                              processo 
 
  1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta,
nei casi in cui e' prevista la  riscossione  frazionata  del  tributo
oggetto di giudizio davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i
relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: 
    a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso; 
    b) per l'ammontare risultante dalla  sentenza  della  commissione
tributaria provinciale, e comunque non  oltre  i  due  terzi,  se  la
stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
    c) per il residuo  ammontare  determinato  nella  sentenza  della
commissione tributaria regionale. 
  Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)  e  c)  gli
importi da versare vanno  in  ogni  caso  diminuiti  di  quanto  gia'
corrisposto. 
  2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza
rispetto  a  quanto  statuito  dalla   sentenza   della   commissione
tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni  dalla
notificazione della sentenza. 
  3. Le imposte suppletive e le sanzioni  pecuniarie  debbono  essere
corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o  impugnabile  solo
con ricorso in cassazione.