Art. 69. 
                  Condanna dell'ufficio al rimborso 
 
  1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze
o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la  relativa  sentenza
e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia  spedita  in
forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile,
applicando per le spese l'art. 25, comma 2. 
 
          Nota all'art. 69:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  475  del  codice  di
          procedura civile:
             "Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze
          e  gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli
          atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale,  per
          valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere
          muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga
          altrimenti.
             La  spedizione  del titolo in forma esecutiva puo' farsi
          soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato  il
          provvedimento  o  stipulata  l'obbligazione  in calce della
          persona alla quale e' spedita.
             La    spedizione    in    forma    esecutiva    consiste
          nell'intestazione REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
          e  nell'apposizione  da  parte  del  cancelliere o notaio o
          altro pubblico ufficiale,  sull'originale  o  sulla  copia,
          della seguente formula:
             Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
          richiesti  e  a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il
          presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza,
          e  a  tutti  gli  ufficiali   della   forza   pubblica   di
          concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".