Art. 70. 
                      Giudizio di ottemperanza 
 
  1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile
per l'esecuzione  forzata  della  sentenza  di  condanna  costituente
titolo esecutivo, la parte  che  vi  ha  interesse,  puo'  richiedere
l'ottemperanza  agli  obblighi   derivanti   dalla   sentenza   della
commissione tributaria  passata  in  giudicato  mediante  ricorso  da
depositare in doppio  originale  alla  segreteria  della  commissione
tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato  sia
stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della
commissione tributaria regionale. 
  2. Il ricorso e' proponibile solo  dopo  la  scadenza  del  termine
entro il quale e' prescritto dalla legge  l'adempimento  dall'ufficio
del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo  posto  a
carico della sentenza o, in mancanza di  tale  termine,  dopo  trenta
giorni dalla loro messa in mora a mezzo di  ufficiale  giudiziario  e
fino a quando l'obbligo non sia estinto. 
  3. Il ricorso indirizzato  al  presidente  della  commissione  deve
contenere la sommaria esposizione dei fatti che  ne  giustificano  la
proposizione con la precisa indicazione, a pena di  inammissibilita',
della sentenza passata in giudicato di cui si chiede  l'ottemperanza,
che deve essere prodotta in copia unitamente  all'originale  o  copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato  a  norma  del  comma
precedente, se necessario. 
  4. Uno dei due originali del ricorso e'  comunicato  a  cura  della
segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle  finanze
o all'ente locale obbligato a provvedere. 
  5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio  del  Ministero
delle  finanze  o  l'ente  locale   puo'   trasmettere   le   proprie
osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione
dell'eventuale adempimento. 
  6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto  il  termine
di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla  sezione  che  ha
pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il  giorno
per la trattazione del ricorso  in  camera  di  consiglio  non  oltre
novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione
alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 
  7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione  necessaria,  adotta  con  sentenza  i   provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero
delle finanze o dell'ente locale che  li  ha  omessi  e  nelle  forme
amministrative per essi  prescritti  dalla  legge,  attenendosi  agli
obblighi risultanti espressamente dal dispositivo  della  sentenza  e
tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se  lo  ritiene
opportuno,  puo'  delegare  un  proprio  componente  o  nominare   un
commissario al  quale  fissa  un  termine  congruo  per  i  necessari
provvedimenti attuativi e  determina  il  compenso  a  lui  spettante
secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. 
  8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente
e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato  o
dal  commissario  nominato,  dichiara  chiuso  il  procedimento   con
ordinanza. 
  9.  Tutti  i  provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
immediatamente esecutivi. 
  10. Contro la sentenza di  cui  al  comma  7  e'  ammesso  soltanto
ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.