Art. 59 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo: 
a) il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'art.  2359,  commi
   primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;
   b)  per  "societa'  finanziarie"  si  intendono  le  societa'  che
   esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente:   l'attivita'   di
   assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche  indicate
   dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere del CICR; una o
   piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma  2,  lettera  f),
   numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie  previste  ai  sensi
   del numero 15 della medesima lettera; 
c) per  "societa'  strumentali"  si   intendono   le   societa'   che
   esercitano, in via esclusiva o  prevalente,  attivita'  che  hanno
   carattere ausiliario dell'attivita'  delle  societa'  del  gruppo,
   comprese quelle  di  gestione  di  immobili  e  di  servizi  anche
   informatici.