Art. 67. Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti 1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e' stabilito con regolamento governativo. 2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322. 3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali. 4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalitastabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni. 5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita' magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico. 8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.