Art. 36.
                           Base imponibile
  1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego
nello  stato  originario  previa  riparazione,  nonche' degli oggetti
d'arte,  degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella
tabella  allegata  al presente decreto, acquistati presso privati nel
territorio  dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione
europea,  l'imposta  relativa  alla  rivendita  e'  commisurata  alla
differenza  tra  il  prezzo  dovuto dal cessionario del bene e quello
relativo  all'acquisto,  aumentato  delle  spese  di riparazione e di
quelle  accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni
per  i  quali  il  cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente
l'acquisto  o  l'importazione,  nonche'  i  beni  ceduti  da soggetto
passivo  d'imposta  comunitario  in  regime di franchigia nel proprio
Stato  membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia
assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
  2.  I  soggetti  che  esercitano  il  commercio a norma del comma 1
possono  optare  per l'applicazione del regime ivi previsto anche per
le  cessioni  di  oggetti  d'arte,  d'antiquariato  o  da  collezione
importati  e  per  la  rivendita  di  oggetti  d'arte  ad essi ceduti
dall'autore o dai suoi eredi o legatari.
  3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti
commi  possono,  per  ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi
ordinari  a  norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della
Repubblica   26  ottobre  1972,  n.  633,  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto nella relativa
dichiarazione annuale.
  4.  I  soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del
comma  1  non  possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche
intracomunitario,  o  l'importazione  dei  beni  usati, degli oggetti
d'arte  e  di  quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella
afferente  le  prestazioni  di  riparazione  o  accessorie;  se hanno
esercitato  l'opzione  di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con
riferimento  al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata
a   regime   ordinario,  previa  annotazione,  nel  registro  di  cui
all'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al
bene  acquistato  o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in
cui tale operazione e' computata.
  5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari:
    a)  al  60  per  cento  del prezzo di vendita, per le cessioni di
oggetti  d'arte  dei  quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di
rilevanza, ovvero non e' determinabile;
    b)  al  50  per  cento  del prezzo di vendita, per i soggetti che
esercitano  attivita'  di  commercio  al  dettaglio esclusivamente in
forma  ambulante;  la  percentuale  e' ridotta in ogni caso al 25 per
cento se trattasi di prodotti editoriali.
  6.  Il  margine  di  cui  al comma 1 e' determinato globalmente, in
relazione  all'ammontare  complessivo degli acquisti e delle cessioni
effettuate  nel  periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le
attivita'  di  commercio  diverse  da  quelle  indicate  nel comma 5,
lettera  b), di veicoli usati, francobolli, monete e altri oggetti da
collezione,  nonche'  per  le  cessioni di parti, pezzi di ricambio o
componenti  derivanti  dalla  demolizione  di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche, di confezioni di materie tessili e
comunque  di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di
beni,  anche  di  generi diversi, acquistati per masse come compendio
unitario  e  con  prezzo  indistinto,  di libri, nonche' di qualsiasi
altro  bene,  se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di
cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo
del  bene  esportato  non  concorre  alla  determinazione del margine
globale  e  la  rettifica  in  diminuzione degli acquisti deve essere
eseguita   con   riferimento   al   periodo   nel   corso  del  quale
l'esportazione  e'  effettuata.  Se l'ammontare degli acquisti supera
quello   delle  vendite,  l'eccedenza  puo'  essere  computata  nella
liquidazione  relativa  al  periodo  successivo.  Non  e'  consentita
l'opzione di cui al comma 3.
  7.   Con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze  la
disposizione  di  cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per
esigenze  di  accertamento,  ad  altri  settori  di  attivita'  e  la
disposizione  di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita'
o  operazioni  per  le  quali l'applicazione del regime ordinario del
margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
  8.  L'opzione  di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio
nella   dichiarazione  relativa  all'anno  precedente,  ovvero  nella
dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio
dell'anno  in  corso,  se  esercitata  nella  dichiarazione  relativa
all'anno  precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando  non  sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio
successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve
essere  comunicata  all'ufficio  nella  dichiarazione  annuale  ed ha
effetto dall'anno in corso.
  9.  Le  cessioni  dei  beni indicati nel comma 1 sono soggette alla
disciplina  stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella
di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano
attivita' di commercio degli stessi.
  10.  Agli  effetti  della  presente  sezione  i  mezzi di trasporto
costituiscono  beni  usati  se considerati tali a norma dell'articolo
38,  comma  4,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni
di mezzi di trasporto usati effettuate nei confronti dei contribuenti
che  ne  fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta
erariale  di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
ovvero  dell'imposta  di registro, ne' della addizionale regionale di
cui  al  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti
di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze 1 settembre 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1994,
sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti
a trasferimenti di proprieta'.