Art. 38.
                    Fatturazione e registrazione
  1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella
fattura  non  possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente
dal   corrispettivo.  Ferma  restando,  ricorrendone  i  presupposti,
l'applicazione  dell'articolo  36  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, l'emissione della fattura e la
registrazione  a  norma  dell'articolo  23  dello stesso decreto sono
comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma
3, del presente decreto.
  2.  I  contribuenti  che  applicano  il  regime  di  cui al comma 1
dell'articolo  36,  tranne  quelli  di  cui  al  comma 9 dello stesso
articolo,  devono  annotare in un apposito registro gli acquisti e le
cessioni  dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della
relativa  operazione,  della  natura,  qualita'  e quantita' dei beni
acquistati  o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale
imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla
cessione,  nonche'  della  differenza  tra  tali  ultimi  importi. Le
annotazioni  relative  alle  cessioni  devono  essere eseguite con le
modalita'  e  nei  termini  di  cui all'articolo 24, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;
quelle  relative  agli  acquisti, con riferimento alla relativa data,
devono  essere  eseguite  entro  quindici  giorni  dall'acquisto,  ma
comunque   non   oltre   la  data  di  annotazione  della  rivendita.
L'ammontare  complessivo  delle  differenze  positive  relative  alle
operazioni  di  acquisto  e  rivendita  del  periodo  di riferimento,
distinto   per  aliquota,  deve  essere  annotato  separatamente  nel
registro  di  cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972,
ai  fini  della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e
33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
  3.  I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma
dell'articolo  36,  comma  5,  devono  annotare i corrispettivi delle
operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e, per
quanto  concerne  gli  acquisti  di  beni  destinati  alla rivendita,
numerare   e   conservare   la   relativa  documentazione,  ai  sensi
dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della
loro registrazione.
  4.  I  contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo
36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi
considerati  con  l'indicazione  della  natura,  qualita' e quantita'
degli  stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere
annotate  in  un  registro con l'indicazione della natura, qualita' e
quantita'  dei  beni  ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi
dell'imposta  e  distinti  per aliquota. Le annotazioni devono essere
eseguite  nei  termini  di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni
sono  soggetti  ad  aliquote  diverse, gli imponibili da assoggettare
alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra
i   corrispettivi   soggetti   alla  stessa  aliquota  e  l'ammontare
complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
  5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui
ai  commi  2,  3  e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione
delle  sanzioni  alle  corrispondenti  violazioni  punite a norma dei
commi  1  e  3  dell'articolo  42  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.