Art. 58 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami" 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1. 2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate: a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto; b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. 3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.
Nota all'art. 58: - Per l'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56.