Art. 58 
           Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami" 
 
  1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 35 della  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  attraverso  la
formulazione  dei  giudizi  di  idoneita'  o  di  non  idoneita'  ivi
specificati, espressi con  riferimento  al  possesso,  da  parte  del
sottufficiale interessato, dei  requisiti  specificati  all'art.  57,
comma 1. 
  2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni  da  effettuare  sono
cosi' determinate: 
    a)  il  primo  terzo  dei  sottufficiali  iscritti   nel   quadro
d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e  promosso,
con decreto ministeriale,  al  grado  superiore  con  decorrenza  dal
giorno successivo a  quello  di  compimento  del  periodo  minimo  di
permanenza nel grado rivestito, previsto  dalle  tabelle  D/1  e  D/2
allegate al presente decreto; 
    b) per i  restanti  sottufficiali,  si  procede  ad  una  seconda
valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i  medesimi
criteri della prima valutazione,  all'epoca  della  formazione  delle
corrispondenti  aliquote  di  scrutinio  dell'anno  successivo.   Fra
questi, la prima meta' viene promossa, con decreto ministeriale,  con
un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado
rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2, prendendo  posto
nel ruolo di appartenenza dopo i  sottufficiali  iscritti  nel  primo
terzo del quadro di  avanzamento  relativo  alla  prima  valutazione,
formato nel medesimo anno; 
    c) i residui sottufficiali, ricompresi nella  seconda  meta'  del
quadro di avanzamento di  cui  alla  precedente  lettera  b),  previa
sottoposizione a terza valutazione, verranno  promossi,  con  decreto
ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo  minimo  di
permanenza nel  grado  previsto  dalle  citate  tabelle  D/1  e  D/2,
prendendo posto  nel  ruolo  di  appartenenza  dopo  i  sottufficiali
iscritti nella prima meta' del quadro di  avanzamento  relativo  alla
seconda valutazione, formato nel medesimo anno. 
  3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le  modalita'
da stabilire con il decreto del Ministro delle  finanze,  da  emanare
entro 120 giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che,  nel
quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con  criteri
selettivi ad opera  di  apposita  commissione,  da  nominare  con  le
modalita' stabilite  dallo  stesso  decreto,  anche  sulla  base  dei
precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. 
 
          Nota all'art. 58:
             -  Per  l'art.  35  della  legge  10 maggio 1983, n. 212
          (Norme sul reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56.