Art. 60 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e non aver gia' conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art. 61. 3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario la proposta non puo' avere ulteriore corso. 4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. 6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/7/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.