Art. 60 
          Avanzamento straordinario per meriti eccezionali 
 
  1. L'avanzamento straordinario per meriti  eccezionali  puo'  avere
luogo nei riguardi del sottufficiale che,  nell'esercizio  delle  sue
attribuzioni, abbia reso servizi  di  eccezionale  importanza  e  che
abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali,  di  cultura  e
professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di  adempiere
in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 
  2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il
sottufficiale deve  avere  compiuto  almeno  meta'  della  permanenza
minima nel grado stabilita, dalle  tabelle  D/1  e  D/2  allegate  al
presente decreto, per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta  con  o
senza esami e non aver gia' conseguito nel corso  della  carriera  un
avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per
benemerenze di servizio ai sensi del successivo art. 61. 
  3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali  e'  formulata
dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e'
corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche  superiori.  Qualora
una di queste autorita' esprima parere contrario la proposta non puo'
avere ulteriore corso. 
  4. Sulla proposta di promozione per meriti  eccezionali  decide  il
Ministro  delle   finanze,   previo   parere   favorevole   espresso,
all'unanimita',   dalla   competente   commissione   permanente    di
avanzamento per i sottufficiali.  Qualora  quest'ultima  non  esprima
parere favorevole all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la
proposta non puo' avere ulteriore corso. 
  5. Il sottufficiale  riconosciuto  meritevole  all'avanzamento  per
meriti eccezionali  e'  promosso  con  decorrenza  dalla  data  della
proposta, con decreto ministeriale che  ne  reca  la  motivazione.  I
sottufficiali  riconosciuti  meritevoli  all'avanzamento  per  meriti
eccezionali con proposte di pari data sono promossi  nell'ordine  con
il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. 
  6.  L'avanzamento  straordinario  per   meriti   eccezionali   alle
condizioni, con  i  requisiti  e  secondo  le  modalita'  di  cui  ai
precedenti commi,  puo'  anche  essere  disposto  nei  confronti  dei
sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale  del
ruolo "sovrintendenti". In  tale  caso  i  sottufficiali  interessati
dalla particolare forma  di  avanzamento  rivestiranno  il  grado  di
maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la
motivazione. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  13/7/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.