Art. 64.
               (Riconoscimento di sentenze straniere)
   1.  La  sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
      a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo   i   principi   sulla   competenza   giurisdizionale  propri
dell'ordinamento italiano;
      b)   l'atto  introduttivo  del  giudizio  e'  stato  portato  a
conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge
del  luogo  dove  si e' svolto il processo e non sono stati violati i
diritti essenziali della difesa;
      c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo  dove  si  e'  svolto  il  processo  o  la  contumacia e' stata
dichiarata in conformita' a tale legge:
      d)  essa  e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in
cui e' stata pronunziata;
      e)  essa  non  e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato;
      f)  non  pende un processo davanti a un giudice italiano per il
medesimo  oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima
del processo straniero;
      g)   le   sue   disposizioni  non  producono  effetti  contrari
all'ordine pubblico.