Art. 65.
             (Riconoscimento di provvedimenti stranieri)
   1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla
capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia
o  di  diritti  della personalita' quando essi sono stati pronunciati
dalle  autorita'  dello  Stato la cui legge e' richiamata dalle norme
della  presente  legge o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato,  anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non
siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti
essenziali della difesa.