Art. 66.
             (Riconoscimento di provvedimenti stranieri
                    di giurisdizione volontaria)
   1.  I  provvedimenti  stranieri  di  volontaria giurisdizione sono
riconosciuti   senza   che   sia   necessario  il  ricorso  ad  alcun
procedimento,  sempre  che  siano  rispettate  le  condizioni  di cui
all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle
autorita'  dello  Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni
della  presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato  ancorche'  emanati  da  autorita'  di altro Stato, ovvero sono
pronunciati  da  un'autorita'  che  sia  competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.