Art. 67. 
(Attuazione di sentenze e provvedimenti  stranieri  di  giurisdizione
           volontaria e contestazione del riconoscimento) 
 
  1.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  o  di  contestazione   del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia  necessario  procedere
ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere alla
corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei  requisiti
del riconoscimento. 
  2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di
cui  al  comma  1,  costituiscono  titolo  per  l'attuazione  e   per
l'esecuzione forzata. 
  3. Se la contestazione ha  luogo  nel  corso  di  un  processo,  il
giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.