Art. 68.
             (Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
                        ricevuti all'estero)
   1.  Le  norme  di  cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto
all'attuazione  e  all'esecuzione  forzata in Italia di atti pubblici
ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.