Art. 71.
           (Notificazione di atti di autorita' straniere)
   1.  La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita'
straniere  o  di  altri  atti  provenienti  da  uno  Stato  estero e'
autorizzata  dal  pubblico  ministero  presso  il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
   2.  La  notificazione  richiesta in via diplomatica e' eseguita, a
cura  del  pubblico  ministero,  da  un  ufficiale giudiziario da lui
richiesto.
   3.  La  notificazione  avviene secondo le modalita' previste dalla
legge   italiana.   Tuttavia  si  osservano  le  modalita'  richieste
dall'autorita'   straniera  in  quanto  compatibili  con  i  principi
dell'ordinamento   italiano.   In   ogni   caso  l'atto  puo'  essere
consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.