Art. 50
                     Revisione dell'ordinamento
1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti  dell'ARAN
che   ne   assicura   la  presidenza  ed  il  coordinamento,  da  tre
rappresentanti degli Enti indicati dalla  Conferenza  Permanente  dei
presidenti  degli  Enti,  e  da  un rappresentante per ciascuna delle
Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali  firmatarie  del  presente
Contratto  Nazionale  di  Lavoro,  con  il  compito  di  acquisire ed
elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato  nelle  piattaforme
sindacali,  tutti  gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di
organizzazione di lavoro negli Enti e di formulare  proposte  per  la
revisione  dell'ordinamento. La Commissione procedera' in particolare
all'approfondimento delle seguenti materie:
a) verifica dei requisiti richiesti per le  progressioni  di  livello
all'interno  dello  stesso profilo, valorizzando a tal fine i sistemi
di  valutazione,  nell'ottica  del  superamento  dei  contingenti  di
livello;
b)  dati  relativi  all'impiego  reale del personale, con particolare
riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti effettivamente
svolti ed inquadramenti in atto, nonche' alle modalita' con cui dette
situazioni si manifestano;
c)  individuazione  delle  ipotesi  nelle   quali,   eccezionalmente,
ammettere cambiamenti di profilo, a parita' di livello, sulla base di
una  specifica  richiesta, del dipendente assicurando 1' accertamento
da parte dell'Ente del possesso del titolo di studio richiesto per il
profilo, e/o dell'avvenuto svolgimento  in  maniera  continuativa  di
mansioni  di  profilo diverso a quello di appartenenza per un periodo
non inferiore a tre anni;
d) verifica della congruita' dell'attuale ordinamento del  personale,
con  riferimento  al numero dei livelli e dei profili esistenti, alle
declaratorie   dei   profili,   nonche'   della   congruita'    della
distribuzione delle dotazioni organiche tra i diversi profili;
e)  verifica  della collocazione professionale del personale comunque
utilizzato dagli Enti, anche in  forme  alternative  al  rapporto  di
lavoro  subordinato;  la  Commissione  svolgera'  altresi'  attivita'
istruttoria nella definizione di tabelle  di  equiparazione  per  gli
Enti  i  quali,  in  relazione  alla  loro provenienza, presentano un
diverso ordinamento del personale.
2.  La  Commissione viene insediata entro tre mesi dalla stipulazione
del presente contratto e concludera' la propria attivita'  non  oltre
il  mese  di  gennaio  1997.  Successivamente,  le parti valuteranno,
tenendo conto delle proposte della Commissione,  la  possibilita'  di
concordare   innovazioni   di   carattere  generale  sui  sistemi  di
inquadramento professionale dei lavoratori. Le parti si  impegnano  a
concludere questa valutazione entro il 30 giugno 1997, convenendo fin
d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza entro il
30 settembre 1997.