ART. 92
               ENTRATA IN VIGORE DI SPECIFICI ISTITUTI
1. Ai procedimenti disciplinari in corso alla  data  di  stipulazione
del  presente  contratto  continua  ad  essere applicata la normativa
vigente all'atto dell'inizio del procedimento stesso.
2. Il nuovo orario di lavoro, di cui all'art. 12, entra in vigore con
decorrenza  dalla  data  di  stipulazione  del   presente   Contratto
Collettivo di lavoro.
3.  La nuova normativa relativa ai termini di preavviso ed alle ferie
trova applicazione dalla data di stipulazione del presente contratto.
4. Non danno luogo a  conguagli  attivi  o  passivi  per  il  periodo
antecedente  alla  data  di  stipulazione  del presente contratto, le
modifiche a contenuto economico e normativo aventi incidenza  diretta
o  indiretta  sugli  istituti di carattere accessorio (trattamento di
trasferta, trattamento di sede all'estero, compensi per interventi in
reperibilita', straordinari, ecc.) ivi  comprese  quelle  conseguenti
alla  disapplicazione dei commi 39,40 e 41 dell'art. 3 della legge n.
537/93 e del comma 22 dell'art. 22 della legge 724/94.