Art. 39
                         Stipendio tabellare
  1. Dal 1 gennaio  1995  al  30  novembre  1995  al  personale  gia'
inquadrato  nelle  qualifiche  di  primo  dirigente  e  di  dirigente
superiore   viene   corrisposto   un   incremento    mensile    lordo
rispettivamente   di   L.   187.000  e  L.    219.000  che  riassorbe
l'indennita' di vacanza contrattuale; per  gli  stessi  dirigenti,  a
decorrere   dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo
e' rideterminato rispettivamente in L. 400.000 e L. 420.000.
2. Gli aumenti di cui al comma 1  sono privi di effetti ai fini degli
aumenti periodici per anzianita' previsti dalla normativa vigente.