Art. 39 Stipendio tabellare 1. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale gia' inquadrato nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore viene corrisposto un incremento mensile lordo rispettivamente di L. 187.000 e L. 219.000 che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato rispettivamente in L. 400.000 e L. 420.000. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianita' previsti dalla normativa vigente.