Art. 40
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le misure dei trattamenti economici  risultanti  dall'applicazione
del  comma  2  dell'  articolo  precedente  hanno effetto, secondo la
disciplina vigente, sulla  tredicesima  mensilita',  sul  trattamento
ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
fine rapporto, sull'indennita' alimentare  di  cui  all'articolo  33,
comma  4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di riscatto.
2.  I  benefici  economici  -  ivi  compresa  l'indennita' di vacanza
contrattuale-  risultanti  dall'  applicazione  dell'art.   39   sono
corrisposti  integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo articolo al personale comunque  cessato  dal  servizio,  con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  di  fine  rapporto e di licenziamento si considerano
solo  gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione   dal
servizio.