Art. 40 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione del comma 2 dell' articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'indennita' alimentare di cui all'articolo 33, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale- risultanti dall' applicazione dell'art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.