Art. 41 Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996-1997, e' istituito in ciascuna delle Amministrazioni del comparto il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, destinato alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti in servizio a tempo indeterminato nell'Amministrazione medesima, con esclusione dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui si applicano i successivi commi 4,5,6,7 del presente articolo. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 ciascuna Amministrazione provvede mediante l'utilizzo: a) delle risorse destinate a premi, indennita' e compensi in vigore per il personale dirigenziale nella singola Azienda; b) delle risorse di cui all' art. 49 del presente CCNL; c) delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell'anno 1996. d) l'ammontare di eventuali compensi relativi ai progetti previsti da specifiche disposizioni di legge la cui corresponsione e' legata al raggiungimento di specifici risultati ed il cui finanziamento e' comunque limitato nel tempo, quali ad esempio quelli dell' art. 3, commi 193-196, della legge n. 549/95. Le risorse di cui alla lettere a) e b) sono calcolate sulla base delle modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. In alternativa, l'Azienda puo' calcolare le medesime risorse con le stesse modalita' ma in relazione al personale con qualifica dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 vengono destinate al finanziamento per la corresponsione della retribuzione di risultato e dei premi per la qualita' della prestazione individuale le seguenti risorse: a) una quota pari a 1.200.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio per la corresponsione di premi per la qualita' della prestazione individuale; b) un importo pari a 3.000.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio per la componente retributiva collegata ai risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati; c) le eventuali risorse di cui al comma 2 lettera d). 4. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996/97, e' istituito il Fondo per l'indennita' di rischio e di posizione da corrispondere ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in servizio a tempo indeterminato. 5. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 4 l'Amministrazione provvede mediante l'utilizzo: a) delle risorse destinate all'indennita' mensile pensionabile di cui all'art. 13 della legge n. 402 del 1987, spettante ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; b) delle risorse di cui all'art. 49 del presente CCNL; c) delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell'anno 1996, ad eccezione della quota di tali compensi necessaria al finanziamento dei Fondi di cui agli artt. 47 e 48. 6.Le risorse di cui alla lettera a) dei commi 3 e 5 sono calcolate sulla base delle modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. In alternativa, l'Azienda puo' calcolare le medesime risorse con le stesse modalita' ma in relazione al personale con qualifica dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 7. Le eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione, che, a consuntivo, risultassero disponibili sono temporaneamente riutilizzate nell'ambito del fondo di cui all'art. 47 del medesimo anno e quindi riassegnate al fondo di cui al presente articolo dell'anno successivo.