Art. 41
    Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e
                   della retribuzione di risultato
1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per  il  biennio
1996-1997,  e'    istituito  in  ciascuna  delle  Amministrazioni del
comparto il Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e    per  la
retribuzione   di  risultato,  destinato  alla  corresponsione  delle
retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti in  servizio
a  tempo  indeterminato nell'Amministrazione medesima, con esclusione
dei dirigenti del Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  cui  si
applicano i successivi commi 4,5,6,7 del presente articolo.
2.     Al  finanziamento  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  ciascuna
Amministrazione provvede mediante l'utilizzo:
a) delle risorse destinate a premi, indennita' e compensi  in  vigore
per il personale dirigenziale nella singola  Azienda;
b) delle risorse di cui all' art. 49 del presente CCNL;
c)  delle  risorse  destinate  al  pagamento  dei compensi per lavoro
straordinario dei dirigenti nell'anno 1996.
d) l'ammontare di eventuali compensi relativi ai progetti previsti da
specifiche disposizioni di legge la cui corresponsione e'  legata  al
raggiungimento  di  specifici  risultati  ed  il cui finanziamento e'
comunque limitato nel tempo, quali ad esempio quelli  dell'  art.  3,
commi 193-196, della legge n. 549/95.  Le risorse di cui alla lettere
a)  e  b) sono   calcolate sulla base delle modalita' stabilite dalle
disposizioni in vigore,   in relazione  al  personale  con  qualifica
dirigenziale  in  servizio  al  31.8.1993,  secondo  i criteri di cui
all'art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di  quanto
stabilito al comma 6 del medesimo articolo. In alternativa, l'Azienda
puo'  calcolare  le  medesime  risorse  con le stesse modalita' ma in
relazione al personale con qualifica dirigenziale  effettivamente  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
3.  Nell'ambito  del  fondo  di  cui  al comma 1 vengono destinate al
finanziamento per la corresponsione della retribuzione di risultato e
dei premi per la qualita' della prestazione individuale  le  seguenti
risorse:
a)  una  quota pari a   1.200.000 di lire annue per ogni dirigente in
servizio per  la  corresponsione  di  premi  per  la  qualita'  della
prestazione individuale;
b)  un importo   pari a 3.000.000 di lire annue per ogni dirigente in
servizio  per  la  componente  retributiva  collegata  ai   risultati
conseguiti   da   ciascun   dirigente  in  relazione  agli  obiettivi
assegnati;
c) le eventuali risorse di cui al comma 2 lettera d).
4. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per  il  biennio
1996/97,  e'  istituito  il  Fondo  per  l'indennita' di rischio e di
posizione da corrispondere ai dirigenti  del  Corpo  Nazionale    dei
Vigili del fuoco in servizio a tempo indeterminato.
5.  Al  finanziamento  del  Fondo di cui al comma 4 l'Amministrazione
provvede mediante l'utilizzo:
a)  delle risorse destinate all'indennita'  mensile  pensionabile  di
cui  all'art.  13 della legge n. 402 del 1987, spettante ai dirigenti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) delle risorse di cui all'art. 49 del presente CCNL;
c) delle risorse destinate  al  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario  dei dirigenti nell'anno 1996, ad eccezione della quota
di tali compensi necessaria al finanziamento dei Fondi  di  cui  agli
artt. 47 e 48.
6.Le  risorse  di  cui alla lettera a) dei commi 3 e 5 sono calcolate
sulla base delle modalita' stabilite dalle  disposizioni  in  vigore,
in  relazione  al personale con qualifica dirigenziale in servizio al
31.8.1993, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge
n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del  medesimo
articolo.  In  alternativa,  l'Azienda  puo'  calcolare  le  medesime
risorse con le stesse modalita' ma  in  relazione  al  personale  con
qualifica  dirigenziale  effettivamente  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente CCNL.
7. Le eventuali risorse destinate  alla  retribuzione  di  posizione,
che,  a  consuntivo,  risultassero disponibili sono   temporaneamente
riutilizzate nell'ambito del fondo di cui all'art.  47  del  medesimo
anno    e  quindi  riassegnate  al  fondo di cui al presente articolo
dell'anno successivo.