Art. 42
       Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1. Nell'ambito del "Fondo per la retribuzione di  posizione  e  della
retribuzione  di  risultato",  finanziato  con  le  modalita'  di cui
all'art. 41, comma 2 ,  la  retribuzione  di  posizione  e'  definita
presso  ogni  Amministrazione  al  fine  di assegnare ai dirigenti un
trattamento economico  correlato  alle  funzioni  attribuite  e  alle
connesse responsabilita'.
2.  Le  Amministrazioni  determinano  la  graduazione  delle funzioni
dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione,
ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo n. 29 del  1993.  Le  funzioni  sono
graduate  tenendo  conto  dei  criteri  generali di cui al successivo
comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla  collocazione
della   posizione   nell'organizzazione   dell'amministrazione,  alla
complessita'  organizzativa,  alle  responsabilita'  implicate  dalla
posizione,  ai  requisiti  applicati alle diverse tipologie di uffici
secondo le indicazioni del comma 5.
3.  In  base   alle   risultanze   della   graduazione   le   singole
amministrazioni  attribuiscono  un valore economico ad ogni posizione
dirigenziale    prevista     nell'assetto     organizzativo     delle
amministrazioni   medesime,   tenendo   comunque  conto  delle  fasce
economiche e dei parametri indicati all'art. 43.
4. I  criteri  generali  di  graduazione  delle  funzioni  dirigenzia
li, da definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del
presente CCNL, sono cosi' individuati:
I - Criteri attinenti all'ampiezza della struttura:
     a)    dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per
il funzionamento della struttura;
     b)    dimensioni  dell'area  territoriale  di   competenza,   se
individuata,  e/o  del  bacino  di utenza in relazione agli specifici
servizi offerti.
II - Criteri attinenti alla collocazione della posizione  nell'ambito
dell'organizzazione dell'amministrazione:
a)   grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato;
b)   eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali;
c)         eventuale   potesta'   di   intervento  nei  confronti  di
amministrazioni,  enti  od  uffici  esterni  all'amministrazione   di
appartenenza.
III   -   Criteri  attinenti  alle  responsabilita'  implicate  dalla
posizione:
a)  rilevanza  giuridica,  economica,  sociale  degli   effetti   dei
provvedimenti adottati o predisposti;
b)  margini di discrezionalita' dell'attivita' di competenza rispetto
a prescrizioni legislative e regolamentari;
c)  particolare  criticita'   delle   funzioni   assegnate   per   le
caratteristiche   socio-   economiche   dell'area  di  impatto  della
competenza;
IV - Criteri attinenti ai requisiti richiesti per  l'esercizio  delle
attivita' di competenza:
  a)  livello  di  impegno  e  di  disagio  richiesto dalla specifica
posizione;
  b) livello della specializzazione  richiesta,  anche  in  relazione
all'iscrizione  ad  albi  professionali  ed esercizio delle relative,
specifiche responsabilita';
       c)  coordinamento  di  alte  professionalita',  anche  esterne
all'amministrazione,  ed  anche  nell'ambito  di commissioni e organi
collegiali.
5. I criteri di  cui  al  comma  4  sono  diversamente  combinati  in
relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
    a) uffici di consulenza, studio e ricerca;
    b) uffici ispettivi;
    c) uffici operativi centrali;
    d) uffici operativi periferici.
6.  Per  i    dirigenti  del  Corpo  Nazionale dei Vigili del Fuoco i
criteri di cui al presente articolo si applicano con  riferimento  al
Fondo per l'indennita' di rischio e di posizione.