Art. 42 Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni 1. Nell'ambito del "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato", finanziato con le modalita' di cui all'art. 41, comma 2 , la retribuzione di posizione e' definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. 2. Le Amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo n. 29 del 1993. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessita' organizzativa, alle responsabilita' implicate dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5. 3. In base alle risultanze della graduazione le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo delle amministrazioni medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri indicati all'art. 43. 4. I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenzia li, da definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL, sono cosi' individuati: I - Criteri attinenti all'ampiezza della struttura: a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura; b) dimensioni dell'area territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza in relazione agli specifici servizi offerti. II - Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione: a) grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato; b) eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali; c) eventuale potesta' di intervento nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni all'amministrazione di appartenenza. III - Criteri attinenti alle responsabilita' implicate dalla posizione: a) rilevanza giuridica, economica, sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti; b) margini di discrezionalita' dell'attivita' di competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari; c) particolare criticita' delle funzioni assegnate per le caratteristiche socio- economiche dell'area di impatto della competenza; IV - Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' di competenza: a) livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione; b) livello della specializzazione richiesta, anche in relazione all'iscrizione ad albi professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilita'; c) coordinamento di alte professionalita', anche esterne all'amministrazione, ed anche nell'ambito di commissioni e organi collegiali. 5. I criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici: a) uffici di consulenza, studio e ricerca; b) uffici ispettivi; c) uffici operativi centrali; d) uffici operativi periferici. 6. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i criteri di cui al presente articolo si applicano con riferimento al Fondo per l'indennita' di rischio e di posizione.