Art. 43 Valori della retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione per i dirigenti delle Amministrazioni del comparto e' definita, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 41, comma 1, e con i criteri previsti nell'art. 42, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 12.000.000 fino a un massimo di L.70.000.000. 2. In ciascuna Amministrazione l' individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri: a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore a 1,4 ne' superiore a 3,8; b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.