Art. 43
               Valori della retribuzione di posizione
1.  La  retribuzione  di   posizione      per   i   dirigenti   delle
Amministrazioni   del   comparto   e'   definita,  nei  limiti  delle
disponibilita' del fondo di cui all'art.   41, comma  1,    e  con  i
criteri  previsti  nell'art.  42, entro i seguenti valori annui lordi
per tredici mensilita': da un minimo  di  L.  12.000.000  fino  a  un
massimo di L.70.000.000.
2.  In  ciascuna  Amministrazione  l' individuazione e la graduazione
delle retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla  base  delle
risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri:
a)    il  rapporto  tra la retribuzione di posizione massima e quella
minima attribuite non  puo'  comunque  essere  inferiore  a  1,4  ne'
superiore a 3,8;
b)    la  retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in  modo  proporzionato  all'  interno  delle  retribuzioni
massima e minima, di cui alla lettera precedente.