Art. 44 Indennita' di rischio e di posizione 1. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la retribuzione di posizione assume la denominazione: indennita' di rischio e di posizione. Il valore minimo di L. 12.000.000 di cui al comma 1, e' sostituito dal valore dell'indennita' mensile pensionabile, di cui all' art. 13 della legge 3 ottobre 1987, n. 402, spettante a ciascun dirigente del Corpo Nazionale alla data di entrata in vigore del presente contratto; tale indennita' resta disciplinata dalle norme attualmente vigenti ai fini del trattamento di quiescenza. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto e' disapplicato l'aggancio percentuale all'indennita' spettante al livello piu' elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo, di cui al comma 1 del predetto art. 13.