Art. 44
                Indennita' di rischio e di posizione
 1. Per   i  dirigenti del  Corpo Nazionale dei Vigili del  fuoco  la
retribuzione  di  posizione  assume  la  denominazione: indennita' di
rischio e di posizione. Il valore minimo di L. 12.000.000 di  cui  al
comma   1,   e'   sostituito   dal   valore  dell'indennita'  mensile
pensionabile, di cui all' art. 13 della legge   3  ottobre  1987,  n.
402,  spettante  a ciascun dirigente del Corpo Nazionale alla data di
entrata in vigore del presente  contratto;  tale    indennita'  resta
disciplinata  dalle norme attualmente vigenti ai fini del trattamento
di quiescenza. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto
e' disapplicato l'aggancio percentuale  all'indennita'  spettante  al
livello  piu'  elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del
Corpo, di cui al comma 1 del predetto art. 13.