Art. 45
                      Clausola di salvaguardia
1.  Qualora, al momento dell' entrata in vigore dei nuovi istituti di
retribuzione di posizione e di risultato, l'importo  delle indennita'
a carattere fisso e ricorrente in  godimento  secondo  la  disciplina
previgente dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione
di nuova attribuzione,  il dirigente conserva la relativa differenza,
denominata  valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13
mensilita'.
2. L'attribuzione al dirigente del valore differenziale di  posizione
e'  finanziata  dal  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  con
priorita' rispetto a tutte le altre modalita' di utilizzo.  Nei  casi
in  cui  tale  fondo risultasse insufficiente a garantire l'integrale
copertura del valore  differenziale  di  posizione  l'amministrazione
utilizza  le  risorse destinate alla retribuzione di risultato di cui
all'art.  46  che   vengono   temporaneamente   ridotte   in   misura
corrispondente  proporzionalmente  tra quelle destinate al premio per
la qualita' della prestazione individuale di cui al comma 2 e  quelle
per premiare i risultati in relazione agli obiettivi assegnati di cui
al comma 6 del medesimo articolo.
3.  Nel  caso  in cui   il dirigente nella  situazione   di   cui  al
comma   1 acquisisca   nel  tempo    aumenti  della  retribuzione  di
posizione,  gli  stessi  aumenti assorbono il valore differenziale di
posizione.
4. Il valore    differenziale    di     posizione     non  e'  invece
riassorbibile  da  futuri aumenti          contrattuali relativi allo
stipendio base.
5. Il fondo  per la retribuzione di posizione  e  di  risultato  deve
essere  integralmente  utilizzato. Eventuali     risorse    destinate
alla    retribuzione di   posizione che, a  consuntivo,  risultassero
disponibili  sono temporaneamente utilizzate per  la  retribuzione di
risultato di cui all'art. 46, comma 6, del medesimo  anno e    quindi
riassegnate    alla  quota   del  fondo  di posizione  dell'esercizio
finanziario   successivo.   Le    eventuali    risorse  destinate  al
finanziamento  della   retribuzione   di  risultato  di  cui all'art.
46  non   integralmente   spese  sono   destinate  al   finanziamento
della predetta retribuzione nell'anno successivo.
6.   Il  mutato  posizionamento  di  un  ufficio  dirigenziale  nella
graduazione o la  mutata  valutazione  economica  del  posizionamento
determinati  dall'Amministrazione  a  seguito  delle procedure di cui
agli artt. 4  e  5  del  presente  CCNL  non  possono  comportare  la
riduzione della  retribuzione di posizione del dirigente che continui
ad  essere preposto a quell'ufficio; pertanto, l'eventuale differenza
viene mantenuta come valore differenziale di posizione.
 7. Ai dirigenti  che  fruiscono dei    distacchi   di   cui     all'
art. 2 del  DPCM n.770 del 1994  compete   la retribuzione  tabellare
e    la retribuzione     di   posizione   corrispondente all'incarico
attribuito al momento del distacco od  altra  di  pari   valenza   in
caso    di      individuazione   o rideterminazione delle   posizioni
dirigenziali   successivamente     al  distacco.      Nella    stessa
fattispecie  non   compete   la componente retributiva  di  risultato
di cui al successivo art. 46.
8. I commi  1,2,3,4 e 5  del  presente  articolo  non  si   applicano
ai dirigenti del Corpo Nazionale  dei Vigili del fuoco.