Art. 45 Clausola di salvaguardia 1. Qualora, al momento dell' entrata in vigore dei nuovi istituti di retribuzione di posizione e di risultato, l'importo delle indennita' a carattere fisso e ricorrente in godimento secondo la disciplina previgente dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13 mensilita'. 2. L'attribuzione al dirigente del valore differenziale di posizione e' finanziata dal fondo per la retribuzione di posizione con priorita' rispetto a tutte le altre modalita' di utilizzo. Nei casi in cui tale fondo risultasse insufficiente a garantire l'integrale copertura del valore differenziale di posizione l'amministrazione utilizza le risorse destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 46 che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente proporzionalmente tra quelle destinate al premio per la qualita' della prestazione individuale di cui al comma 2 e quelle per premiare i risultati in relazione agli obiettivi assegnati di cui al comma 6 del medesimo articolo. 3. Nel caso in cui il dirigente nella situazione di cui al comma 1 acquisisca nel tempo aumenti della retribuzione di posizione, gli stessi aumenti assorbono il valore differenziale di posizione. 4. Il valore differenziale di posizione non e' invece riassorbibile da futuri aumenti contrattuali relativi allo stipendio base. 5. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato di cui all'art. 46, comma 6, del medesimo anno e quindi riassegnate alla quota del fondo di posizione dell'esercizio finanziario successivo. Le eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di cui all'art. 46 non integralmente spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione nell'anno successivo. 6. Il mutato posizionamento di un ufficio dirigenziale nella graduazione o la mutata valutazione economica del posizionamento determinati dall'Amministrazione a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL non possono comportare la riduzione della retribuzione di posizione del dirigente che continui ad essere preposto a quell'ufficio; pertanto, l'eventuale differenza viene mantenuta come valore differenziale di posizione. 7. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi di cui all' art. 2 del DPCM n.770 del 1994 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Nella stessa fattispecie non compete la componente retributiva di risultato di cui al successivo art. 46. 8. I commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo non si applicano ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.