Art. 47
                Fondo per la produttivita' collettiva
                 e per il miglioramento dei servizi
1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui  all'art.
41,  comma  4,  per  i   dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e' istituito il Fondo  per la produttivita' collettiva e per il
miglioramento dei servizi, che viene alimentato:
a) dai  proventi  derivanti  dall'attivita'  di  formazione  tecnico-
professionale  svolta dagli stessi,  ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 609 del 1996, in attuazione dell'art. 12 del D. lgs.  n.  626  del
1994,  nonche' dal contributo fornito all' effettuazione dei  servizi
a pagamento previsti   dalla legge  n.  966  del  1965  e  da  quelli
previsti    dal  DPR 21 aprile 1993, n. 246,   della legge 6 febbraio
1996, n. 52 nonche' del DPR 15 novembre 1996, n.661.  L'ammontare  di
tali  proventi  viene  accertato  tra le parti   preventivamente alla
contrattazione aziendale di cui al successivo comma 4.
b) da un importo pari a  3.000.000 di lire annue per  ogni  dirigente
in servizio.
2. L'importo di cui al comma 1, lett. b), e' finanziato dalle risorse
gia' destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei
dirigenti   nell'anno   1996.  La  restante  quota  e'  destinata  al
finanziare l'art. 41, comma 5, lett. c) e l'art. 48, comma 2.
3. I criteri per l'attribuzione  dei  compensi  di  cui  al  presente
articolo   sono determinati, in sede di contrattazione aziendale,  in
relazione alle prestazioni di cui alla lett. a) del precedente  comma
1;  alle  modalita' di utilizzo, da parte dell'amministrazione, della
disponibilita' di cui  al  precedente  articolo  18,  comma  3;  alla
verifica  del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, anche
rispetto  ad  obiettivi  predeterminati  dall'Amministrazione.     Le
risorse  di  cui  alla    alla lett. a) del precedente comma 1,  sono
prioritariamente destinate  alle  prestazioni  e  alle  modalita'  di
utilizzo  della  disponibilita';  quelle previste alla lett. b) dello
stesso comma sono prioritariamente destinate alla verifica del  grado
di realizzazione dei compiti istituzionali.
4.  Le    eventuali    risorse      destinate  al finanziamento della
retribuzione di   risultato   di   cui   al presente  articolo    non
integralmente      spese    sono destinate   al   finanziamento della
medesima retribuzione nell'anno successivo.