Art. 47 Fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi 1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui all'art. 41, comma 4, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e' istituito il Fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi, che viene alimentato: a) dai proventi derivanti dall'attivita' di formazione tecnico- professionale svolta dagli stessi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609 del 1996, in attuazione dell'art. 12 del D. lgs. n. 626 del 1994, nonche' dal contributo fornito all' effettuazione dei servizi a pagamento previsti dalla legge n. 966 del 1965 e da quelli previsti dal DPR 21 aprile 1993, n. 246, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 nonche' del DPR 15 novembre 1996, n.661. L'ammontare di tali proventi viene accertato tra le parti preventivamente alla contrattazione aziendale di cui al successivo comma 4. b) da un importo pari a 3.000.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio. 2. L'importo di cui al comma 1, lett. b), e' finanziato dalle risorse gia' destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell'anno 1996. La restante quota e' destinata al finanziare l'art. 41, comma 5, lett. c) e l'art. 48, comma 2. 3. I criteri per l'attribuzione dei compensi di cui al presente articolo sono determinati, in sede di contrattazione aziendale, in relazione alle prestazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1; alle modalita' di utilizzo, da parte dell'amministrazione, della disponibilita' di cui al precedente articolo 18, comma 3; alla verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, anche rispetto ad obiettivi predeterminati dall'Amministrazione. Le risorse di cui alla alla lett. a) del precedente comma 1, sono prioritariamente destinate alle prestazioni e alle modalita' di utilizzo della disponibilita'; quelle previste alla lett. b) dello stesso comma sono prioritariamente destinate alla verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali. 4. Le eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di cui al presente articolo non integralmente spese sono destinate al finanziamento della medesima retribuzione nell'anno successivo.