Art. 48
Istituzione e finanziamento del Fondo per la corresponsione dei premi
per la qualita' della prestazione individuale.
1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui  all'art.
41, comma 4, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
e' istituito il Fondo per la corresponsione dei premi per la qualita'
della prestazione individuale.
2.  Al  finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con una
parte delle  risorse  complessivamente  destinate  al  pagamento  dei
compensi  per  lavoro  straordinario  ai  dirigenti  per  l'anno 1996
determinata in lire 1.200.000 lire annue  per  ciascun  dirigente  in
servizio.   La  restante  parte  delle  medesime  risorse  e'  invece
destinata al finanziamento dei fondi di cui agli articoli  41,  comma
4, e 47.
3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono destinate all'attribuzione di
premi per la qualita' della prestazione individuale da  corrispondere
a  non  piu'  del  10%  dei  dirigenti  in  servizio. Tali premi sono
attribuiti al 1 luglio e al 31 dicembre di ogni anno in seguito  alla
valutazione dell'attivita' svolta nel semestre precedente.
4.  I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della
attribuzione dei premi per la qualita' della prestazione  individuale
variamente  combinati  ed  integrati secondo le caratteristiche delle
metodologie  valutative  adottate  da  ciascuna   amministrazione   e
ponderati  per  le diverse posizioni dirigenziali, sono quelli di cui
all'art. 46, commi 3,4,5.