Art. 48 Istituzione e finanziamento del Fondo per la corresponsione dei premi per la qualita' della prestazione individuale. 1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui all'art. 41, comma 4, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e' istituito il Fondo per la corresponsione dei premi per la qualita' della prestazione individuale. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con una parte delle risorse complessivamente destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai dirigenti per l'anno 1996 determinata in lire 1.200.000 lire annue per ciascun dirigente in servizio. La restante parte delle medesime risorse e' invece destinata al finanziamento dei fondi di cui agli articoli 41, comma 4, e 47. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate all'attribuzione di premi per la qualita' della prestazione individuale da corrispondere a non piu' del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1 luglio e al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell'attivita' svolta nel semestre precedente. 4. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione dei premi per la qualita' della prestazione individuale variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono quelli di cui all'art. 46, commi 3,4,5.