Art. 49
                  Cessazione e riconversione della
                progressione economica per anzianita'
1. In attuazione di quanto  previsto  dall'  art.  72,  comma  3  del
decreto  n.  29/93,  le  classi  di stipendio e gli aumenti periodici
biennali cessano di essere corrisposti con  effetto  dal  31.12.1996.
Il  valore  delle  classi  e  degli aumenti biennali in godimento con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento  biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianita'.     Tale  valutazione  si  effettua  con  riferimento  al
trattamento  stipendiale  derivante  dall'applicazione  dell'art.  6,
1comma,  del  decreto  legge  n.  123/1991, convertito dalla legge n.
29/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento  alla  data
di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di
assegno  personale  non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini
dei trattamenti di previdenza  e  di  buonuscita  nonche'  della  13
mensilita'.  La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data
entra a far parte del predetto assegno  a  decorrere  dalla  data  di
compimento  del  periodo  previsto  dalla  preesistente normativa per
l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie
previste dall'art. 29, la retribuzione individuale di anzianita'  dei
dirigenti  cessati  viene  attribuita  ai fondi di cui  all' art. 41,
commi 1 e 4,  secondo le modalita' indicate dal successivo comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro resta attribuito al fondo di cui  al  comma  3,  costituito
presso  ciascuna amministrazione, l'intero importo delle retribuzioni
individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti  cessati,   valutato   in
relazione  al  numero  di  mensilita'  residue  rispetto alla data di
cessazione,  computandosi  a  tal  fine,   oltre   alla   tredicesima
mensilita',  le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni.
Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.