Art. 49 Cessazione e riconversione della progressione economica per anzianita' 1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 72, comma 3 del decreto n. 29/93, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31.12.1996. Il valore delle classi e degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 6, 1comma, del decreto legge n. 123/1991, convertito dalla legge n. 29/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonche' della 13 mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall'art. 29, la retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati viene attribuita ai fondi di cui all' art. 41, commi 1 e 4, secondo le modalita' indicate dal successivo comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, costituito presso ciascuna amministrazione, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei dirigenti cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilita', le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.