Art. 52. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese. 2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. 3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata. 4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.
Note all'art. 52: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - Il primo comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) (Abrogata); b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse".