ART. 56
                  Abolizione progressione economica
    1. A decorrere dal 31/12/96 e' abrogata la progressione economica
di cui agli articoli 20, comma 5, e 21, comma 2 del DPR 568/87 e art.
17, commi 6, 7 e 8, e art. 18, comma 5, D.P.R. 171/91.
    2.  Nel  CCNL  relativo  al  secondo  biennio  economico  saranno
previste  le norme per l'attribuzione del nuovo trattamento economico
al personale in servizio al 31/12/96.