ART. 56 Abolizione progressione economica 1. A decorrere dal 31/12/96 e' abrogata la progressione economica di cui agli articoli 20, comma 5, e 21, comma 2 del DPR 568/87 e art. 17, commi 6, 7 e 8, e art. 18, comma 5, D.P.R. 171/91. 2. Nel CCNL relativo al secondo biennio economico saranno previste le norme per l'attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/96.