Art. 50. 1. L'articolo 9 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".