Art. 50.

  1.  L'articolo  9  del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  9.  (Competenza del tribunale). - Il tribunale e' competente
per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
  Il  tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in
materia  di  imposte  e  tasse, per quelle relative allo stato e alla
capacita'  delle  persone  e  ai diritti onorifici, per la querela di
falso,  per  l'esecuzione  forzata  e, in generale, per ogni causa di
valore indeterminabile.".