Art. 51.

  1. L'articolo 16 del codice di procedura civile e' abrogato.
 
           Nota all'art. 51:
            -  L'art.  16 del codice di procedura civile disciplinava
          le competenze del pretore e del  tribunale  in  materia  di
          espropriazione  forzata  di  cose mobili e immobili nonche'
          riguardo all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di
          non fare.