Art. 51. 1. L'articolo 16 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all'art. 51: - L'art. 16 del codice di procedura civile disciplinava le competenze del pretore e del tribunale in materia di espropriazione forzata di cose mobili e immobili nonche' riguardo all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.