Art. 52.

  1. Il primo periodo dell'articolo 21 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su
beni  immobili,  per  le  cause in materia di locazione e comodato di
immobili  e  di  affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad
apposizione  di  termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla
legge,  dai  regolamenti  o  dagli  usi riguardo al piantamento degli
alberi  e  delle  siepi,  e'  competente il giudice del luogo dove e'
posto l'immobile o l'azienda.".
 
           Nota all'art. 52:
            -  Il  testo vigente dell'art. 21 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad
          azioni  possessorie).  - Per le cause relative a diritti su
          beni immobili, per le  cause  in  materia  di  locazione  e
          comodato  di  immobili e di affitto di aziende, nonche' per
          le cause relative ad apposizione di termini  ed  osservanza
          delle  distanze  stabilite  dalla  legge, dai regolamenti o
          dagli usi riguardo al  piantamento  degli  alberi  e  delle
          siepi,  e'  competente  il  giudice del luogo dove e' posto
          l'immobile o l'azienda.
            Qualora l'immobile sia compreso  in  piu'  circoscrizioni
          giudiziarie,  e' competente il giudice della circoscrizione
          nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo
          verso lo Stato; quando non  e'  sottoposto  a  tributo,  e'
          competente  ogni  giudice nella cui circoscrizione si trova
          una parte dell'immobile.
            Per le azioni possessorie e  per  la  denuncia  di  nuova
          opera  e di danno temuto e' competente il giudice del luogo
          nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.".