Art. 53.

  1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile
e' abrogato.
 
           Nota all'art. 53:
            - Il secondo comma dell'art. 31 del codice  di  procedura
          civile  prevedeva  che  la domanda accessoria poteva essere
          proposta al giudice anche se eccedeva la sua competenza per
          valore qualora la competenza per la  causa  principale  era
          determinata per ragione di materia.