Art. 53. 1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all'art. 53: - Il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura civile prevedeva che la domanda accessoria poteva essere proposta al giudice anche se eccedeva la sua competenza per valore qualora la competenza per la causa principale era determinata per ragione di materia.