Art. 54.

  1.  L'articolo  32 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 32. (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia puo' essere
proposta  al giudice competente per la causa principale affinche' sia
decisa  nello  stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per
valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice
superiore   assegnando  alle  parti  un  termine  perentorio  per  la
riassunzione.".