Art. 55.

  1.  Nel  sesto  e  nel settimo comma dell'articolo 40 del codice di
procedura  civile  sono  soppresse,  dove  ricorrono,  le parole "del
pretore o" e "al pretore o".
 
           Nota all'art. 55:
            -  Il  testo vigente dell'art. 40 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  40  (Connessione).  -  Se  sono proposte davanti a
          giudici  diversi  piu'  cause  le  quali,  per  ragione  di
          connessione,  possono essere decise in un solo processo, il
          giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio
          per la  riassunzione  della  causa  accessoria  davanti  al
          giudice  della causa principale, e negli altri casi davanti
          a quello preventivamente adito.
            La connessione non puo' essere eccepita dalle  parti  ne'
          rilevata  d'ufficio  dopo la prima udienza, e la rimessione
          non puo'  essere  ordinata  quando  lo  stato  della  causa
          principale   o   preventivamente   proposta   non  consente
          l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
            Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36,  le
          cause,  cumulativamente proposte o successivamente riunite,
          debbono essere
           trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione
          del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra
          quelle indicate negli articoli 409 e 442.
            Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti
          riti speciali debbono essere trattate  e  decise  col  rito
          previsto  per  quella tra esse in ragione della quale viene
          determinata  la  competenza  o,  in  subordine,  col   rito
          previsto per la causa di maggior valore.
            Se  la  causa  e'  stata  trattata con un rito diverso da
          quello divenuto applicabile ai sensi del  terzo  comma,  il
          giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
            Se  una  causa  di  competenza  del  giudice  di pace sia
          connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
          36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative
          domande  possono  essere  proposte  innanzi  al   tribunale
          affinche' siano decise nello stesso processo.
            Se  le  cause  connesse  ai  sensi  del  sesto comma sono
          proposte davanti al giudice di  pace  e  al  tribunale,  il
          giudice   di  pace  deve  pronunziare  anche  d'ufficio  la
          connessione a favore del tribunale.".